COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 64 del 20/11/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. POLI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQU

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 64 del 20/11/2009

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. POLI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE PENNACCHIOTTI SIMONE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 61 DEL 12.11.2009

(Gara: POLI – SPORTING TIVOLI DELL’8.11.2009 – Campionato II Categoria)

La Commissione Disciplinare

Visto il reclamo in epigrafe;

esaminati gli atti ufficiali;

udito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro, osserva:

a motivo del reclamo, la ricorrente ha dedotto che l’autore del comportamento sanzionato dal Giudice Sportivo, sarebbe stato il calciatore POGGI FRANCESCO e non già il calciatore PENNACCHIOTTI SIMONE, come indicato nel referto arbitrale; a tal riguardo, la reclamante ha prodotto  altresì una dichiarazione di assunzione di responsabilità, sottoscritto dal medesimo giocatore POGGI.

Si è quindi richiesta la revoca della squalifica inflitta al PENNACCHIOTTI, invocandosi inoltre una riduzione della sanzione, ritenuta in ogni caso eccessiva. Ascoltato in sede di supplemento, l’Arbitro ha riferito che al termine dell’incontro, che aveva avuto un finale un po’ burrascoso, aveva atteso che tutti i giocatori uscissero dal terreno di gioco; mentre si accingeva a rientrare nel suo spogliatoio aveva quindi visto dinanzi a se, a qualche metro di distanza, il calciatore del POLI che indossava la maglia n. 8, togliersi la stessa e, giratosi verso di lui, lo stesso giocatore gli rivolgeva espressioni irriguardose. Giunti poi entrambi dinanzi ai rispettivi spogliatoi, che si trovavano affiancati, mentre l’arbitro si accingeva a chiudere la porta del suo spogliatoio, detto giocatore, con gesto di stizza, colpiva la  stessa con due pugni. Il Direttore di gara ha quindi confermato che il calciatore responsabile di tale comportamento era stato sicuramente PENNACCHIOTTI SIMONE, indicato nella lista della Società POLI con il n. 8 . L’arbitro ha infine precisato che nessun giocatore del POLI si era presentato nel suo spogliatoio per chiedere scusa; scuse che gli erano state invece poste soltanto dal Presidente della Società. Alla luce delle dichiarazioni rese dall’arbitro che, come noto costituiscono fonte di prova privilegiata  e degna di fede, risulta quindi confermato che l’autore delle espressioni irriguardose e del gesto di stizza nei confronti dell’arbitro deve considerarsi senz’altro il calciatore PENNACCHIOTTI SIMONE e non già POGGI FRANCESCO come indicato dalla reclamante. Fermo restando quanto sopra, questa Commissione ritiene tuttavia di ridurre leggermente la sanzione inflitta, dovendo rapportare la stessa alle effettive responsabilità del giocatore. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA Di accogliere parzialmente il reclamo e, per l’effetto, riduce la squalifica del calciatore PENNACCHOTTI SIMONE da 4 a 3 gare.

La tassa reclamo va restituita.

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