COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 65 del 26/11/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE DI SERI

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 65 del 26/11/2009

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE DI SERIO TIZIANO PER VIOLAZIONE DELL’ ART. 1 COMMA 1 C. G. S IN RELAZIONE AGLI ARTT. 7 COMMI 1 E 16 C:G.S, DEL DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE FRANCO GRANDONI PER VIOLAZIONE DELL’ ART 1 COMMA 1 C. G. S IN RELAZIONE AGLI ARTT. 7 COMMA 1 E 16 DELLO STATUTO FEDERALE E 61 DELLE N.O.I.F. E DELLA SOCIETÀ LIBERTAS CENTOCELLE PER VIOLAZIONE DELL’ ART. 4 COMMA 2 DEL C. G. S.

Il Procuratore Federale della F.I. G.C. con atto del 24. 06. 09.  ha disposto il deferimento innanzi alla Commissione Disciplinare territoriale del calciatore Tiziano Di Serio, del dirigente accompagnatore sig. Franco Grandoni e della società Libertas Centocelle per le violazioni loro ascritte ed indicate in epigrafe. L’ incaricato della Procura federale della F.I.G.C, sulla base della documentazione fattagli pervenire dal Presidente del Comitato Regionale Lazio, in merito ad una presunta partecipazione irregolare del calciatore Tiziano Di Serio, impiegato dalla soc. Libertas Centocelle nella gara del 19.01.08 contro la soc. Segni ha esperito le opportune indagini, al termine delle quali ha accertato che , in effetti, il calciatore in argomento ha partecipato illegittimamente alla gara, oggetto del presente deferimento, in quanto risultava tesserato, con vincolo definitivo, con la società A.S.D Montorio 88. Ed è per tale motivo che il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione il calciatore Di Serio Tiziano, il dirigente accompagnatore sig. Franco Grandoni, per aver sottoscritto la lista di gara in cui sosteneva che tutti gli indicati in distinta avevano titolo legittimo a parteciparvi e la società Libertas Centocelle per le violazioni riportate in oggetto. Il Presidente della Commissione fissava al giorno 16. 09. 2009 la riunione per la discussione e la decisione del deferimento stesso, comunicando alle parti la possibilità di presentare deduzioni a difesa e chiedere di essere ascoltate. Alla predetta data del 16. 09.09 per i deferiti nessuno era presente, né venivano fatte pervenire deduzioni a difesa. Era presente solo il rappresentante della Procura Federale, il quale affermava la responsabilità dei deferiti e, per l’ effetto chiedeva  1 mese di squalifica per il calciatore Tiziano Di Serio, 1 mese di inibizione per il dirigente accompagnatore sig. Franco Grandoni ed 1 punto di penalizzazione oltre 100,00 Euro di ammenda per la società Libertas Centocelle. La Commissione ritiene pienamente provati gli addebiti mossi a tutti i soggetti deferiti, accogliendo le richieste di sanzioni proposte dalla Procura Federale.  Questa Commissione concorda sul punto di penalizzazione accordato, comminato a titolo di sanzione disciplinare, e non già in quanto in posizione irregolare del calciatore, mentre se l’ infrazione fosse stata commessa nella stessa stagione sportiva, l’ orientamento di questa Commissione sarebbe stato quello di eliminare i punti acquisiti sul campo.

 Tanto premesso, questa Commissione, valutate le circostanze  DELIBERA di affermare la responsabilità di tutti i soggetti deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e di comminare: al calciatore Tiziano Di Serio la squalifica di un mese; l’ inibizione  di mesi 1 al dirigente accompagnatore sig. Franco Grandoni 1 punto di penalizzazione da scontare nel Campionato Juniores Regionale B e 100,00 Euro di ammenda alla società Libertas Centocelle  Si comunichi agli interessati, facendo presente che le sanzioni decorrono dal giorno successivo al ricevimento della raccomandata A. R

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