COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 65 del 26/11/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL POFI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI S

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 65 del 26/11/2009

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL POFI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.3.2011 A CARICO DEL CALCIATORE FRABOTTA DIEGO E FINO AL 30. 06. 2011 A CARICO DEL CALCIATORE MASTRACCI EMANUELE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C. U. N. 10 DEL 29 10. 2009.

(GARA REAL POFI - VIS ARANOVA STRANGOLAGALLI DEL 24. 10. 2009  CAMPIONATO DI  III CATEGORIA FR. )

La Commissione Disciplinare

Visto il reclamo in epigrafe

Esaminati gli atti ufficiali

 Ascoltata, come da richiesta, la società interessata la quale nel confermare quanto già rappresentato nel reclamo originario, in cui ammette solamente  comportamenti irriguardosi dei due atleti nei confronti dell’ arbitro, per cui ritiene eccessive le sanzioni loro comminate, alla luce di provvedimenti analoghi e  sanzionati diversamente. In sede di audizione la ricorrente ha tenuto a mettere in evidenza, che giustamente l’ arbitro ha espulso il Frabotta per fallo di reazione ai danni di un avversario e, nell’ occasione ri volgeva offese al direttore di gara, e successivamente gli ha solo porto la mano, in segno di scherno, non avendo avuto con lui alcun contatto fisico. Per l’ altro calciatore Mastracci Emanuele la reclamante sostiene, che a fine gara, non ha salutato l’ arbitro e quindi non gli ha potuto stringere la mano, ma gli ha solo detto che non intendeva essere preso in giro. Rimane quindi sorpresa la Real Pofi che l’ arbitro abbia potuto scrivere nel proprio referto che il Mastracci gli abbia conficcato le unghie nel polso e che successivamente si sia recato per controlli presso l’ Azienda Sanitaria di Sora. In conclusione chiede che per quanto sopra detto vengano adottati i giusti provvedimenti disciplinari. Questa Commissione di Disciplina, a seguito  degli evidenti contrasti tra quanto evidenzia la reclamante e quanto riporta l’ arbitro nel proprio documento, ha ritenuto opportuno convocare l’ arbitro al quale ha comunicato le contestazioni rivoltegli dalla società Real Pofi. Il direttore di gara, alquanto sorpreso,ha con dovizia di particolari ricostruito gli episodi contestatigli, precisando: “ per quanto riguarda il calciatore Frabotta Diego, dopo la sua espulsione, per fallo da tergo su di un avversario,dopo aver accennato ad allontanarsi dal terreno di gioco si è poi girato avvicinandosi a me a mano tesa in segno di saluto. Ho ritenuto di accettare detto saluto per spirito di sportività. Però è accaduto che il calciatore, dopo avermi stretto la mano ha poi tirato con violenza a sé il mio braccio, causandomi dolore alla spalla destra, che avvertivo anche durante il prosieguo della gara. Avvertito il calciatore del dolore procuratogli, rispondeva che il seguito lo avrebbe avuto dopo la partita. Nel continuare la sua esposizione pone in evidenza anche il comportamento del Mastracci. Già durante l’ incontro assumeva atteggiamenti di derisione nei miei confronti ed ,a fine gara, mi porgeva la mano per salutarmi ed io ricambiavo il gesto, stringendomi le dita con violenza attorno al polso affondando le unghie nella carne creando arrossamento e non contento di ciò mi roteava il polso con violenza causandomi dolore. “  Dopo siffatta analitica e dettagliata esposizione dei fatti descritti dall’ arbitro , questo Organo di Giustizia Sportiva, non può non rilevare la gravità del comportamento dei due calciatori, che è contrario ad ogni norma che ciascun atleta deve tenere  in occasione di qualsiasi manifestazione sportiva. Non si ritiene pertanto di poter prendere in considerazione , nemmeno parzialmente, le argomentazioni poste in essere dalla reclamante, ritenendo le sanzioni comminate ai due calciatori del tutto congrue, rispetto ai loro comportamenti. Detto ciò, questa Commissione di Disciplina Territoriale DELIBERA Di respingere il reclamo di cui trattasi, confermando la squalifica del calciatore FRABOTTA DIEGO al 31.3 2011 e la squalifica del calciatore MASTRACCI EMANUELE fino al 30. 6. 2011

La tassa reclamo si incamera.

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