COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 71 del 10/12/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE GIULIANO TI

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 71 del 10/12/2009

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE GIULIANO TIBERTI, ALL’ EPOCA DEI FATTI CALCIATORE DELLA SOCIETÀ PRO CALCIO SABINA, E DEL SIG. ENZO ANTONINI, DIRIGENTE DELLA STESSA SOCIETÀ, PER VIOLAZIONE DI ENTRAMBI DELL’ ART.1 COMMA 1, 10 COMMA 6 E 22 COMMA 8 DEL C. G. S.

Il Procuratore Federale della F.I.G.C. con nota n. 2296 del 2. 11. 2009 ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale il calciatore Giuliano Tiberti ed il dirigente della stessa società sig. Enzo Antonini, per aver entrambi violato il contenuto delle norme federali indicate in oggetto. Il Presidente del Comitato Regionale Lazio con lettera del 3. 06. 09, trasmetteva all’ Organo Inquirente la delibera di questa Commissione di Disciplina Territoriale pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 113 del 29. 05. 09., ed i relativi atti, con la quale questo Organo Giudicante, nel confermare la decisione di inammissibilità adottata dal Giudice Sportivo di prime cure, in ordine al reclamo avanzato dalla società Settebagni per la partecipazione irregolare del calciatore Tiberti nella gara di play out del campionato di promozione, disponeva la trasmissione degli atti alla Procura Federale, per poter valutare la fondatezza della denuncia operata dalla citata società Settebagni Calcio Salario. Durante tale periodo interveniva ed esattamente in data 3. 09. 09.il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, istituito presso il Coni, con il lodo, con il quale rimetteva gli atti della controversia ai competenti Organi federali di questo Comitato per i conseguenti provvedimenti,considerato che la circostanza desumibile dai documenti ufficiali di gara ( partecipazione del calciatore Tiberti alla gara in questione in posizione di squalifica ), avrebbe dovuto essere rilevata d’ ufficio dai predetti Organi di primo e secondo grado della giustizia sportiva. Ha preso , quindi , atto il collaboratore della procura della decisione assunta conseguentemente dal Giudice Sportivo con la quale ha inflitto solamente la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 . 3. Alla società Pro Calcio Sabina, in quanto pendente presso la Procura Federale il deferimento a carico dei soggetti indicati in epigrafe. Dall’ indagine effettuata rileva l’ Organo Inquirente che, in effetti, il Tiberti veniva schierato illegittimamente in campo dalla società Pro Calcio Sabina nella partita di play out contro la società Settebagni e che il dirigente accompagnatore sig. Enzo Antonini, firmava la lista di gara, in cui attestava che tutti i calciatori indicati in distinta erano in posizione regolare e quindi legittimati a prendere parte alla gara in questione. Ed è in conseguenza di tutto sopra quanto esposto che l’ incaricato della Procura Federale ritiene che i fatti sopradescritti integrino per entrambi gli estremi di violazione di cui agli art. 1 commi 1, 10, commi 6 e 22, del C. G. S., per violazione dei principi di lealtà e correttezza e probità e pertanto li deferisce a questa Commissione di Disciplina Territoriale. Alla riunione indetta per il giorno 30 novembre 2009 è presente il solo rappresentante della Procura Federale, mentre il deferito sig. Enzo Antonini ha inviato proprie controdeduzioni a difesa. Sostiene in definitiva il Sig Enzo Antonini che in buona fede ha ritenuto valido un precedente articolo del  C. G. S. che all’ art. 14 comma 12 lett. B precisava che “…le squalifiche per recidività in ammonizione riportate nell’ ultima giornata di campionato devono essere scontate nella stagione sportiva successiva “, senza tener conto della modifica apportata a detto articolo, con l’ introduzione del nuovo codice, che all’ articolo 19, comma13 stabiliva che le squalifiche per recidività in ammonizione dovevano essere scontate nelle gare di play out … Evidenzia anche il dirigente che non ha approfondito la situazione del Tiberti, in quanto il risultato della gara era ininfluente, ai fini della permanenza nel campionato di promozione. Aldilà di dette considerazioni, il Procuratore Federale ha insistito sulla richiesta di responsabilità dei deferiti, chiedendo una giornata di squalifica per il calciatore Giuliano Tiberti e due mesi di inibizione per il dirigente Enzo Antonini. Questa Commissione di Disciplina Territoriale, dopo aver attentamente esaminato il caso, non può che condividere le proposte di sanzioni avanzate dalla Procura Federale, per i comportamenti tenuti dai deferiti in violazione delle norme regolamentari loro ascritte. Detto ciò, questa Commissione di Disciplina Territoriale DELIBERA Di affermare la responsabilità dei deferiti,squalificando per 1 gara il calciatore Giuliano Tiberti e di inibire per 2 mesi il dirigente accompagnatore della soc. Pro Calcio Sabina Enzo Antonini. Si comunichi agli interessati, facendo presente che le sanzioni decorrono dal giorno successivo al ricevimento della raccomandata A. R.

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