COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 80 del 23 dicembre 2009

COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 80 del 23 dicembre 2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO n° 44 della Società POL. PATERNO CALABRO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato

Ufficiale n° 15 del 09.12.2009 (ammenda di € 100,00, squalifica calciatore Iannitelli Massimo fino al 15.06.2010, squalifica

calciatore Casciaro Francesco per una gara, ripetizione della gara Paterno Calabro – Sporting Luzzi del 6.12.2009).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

a) l’inammissibilità del ricorso nella parte in cui viene richiesta la ripetizione della gara, in quanto in atti non risulta che il

ricorso sia stato trasmesso alla controparte;

b) l’inammissibilità dell’impugnativa circa la squalifica del calciatore Sig. Casciaro Francesco, per come sancito dall’art.42,

comma 3 lett.B del C.G.S.;

c) per quanto attiene la squalifica del calciatore Sig. Iannitelli Massimo, ogni decisione è rimandata all’esito della disposta

audizione del Direttore di gara.

P.Q.M.

a) dichiara inammissibile il ricorso in merito alla ripetizione della gara ed alla squalifica del calciatore Sig. CASCIARO Francesco e

rimanda la decisione circa la squalifica del calciatore Sig. Iannitelli Massimo;

b) rimanda la statuizione circa le spese all’esito finale della decisione.

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