COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 86 del 08 Gennaio 2010
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 86 del 08 Gennaio 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO n° 48 della Società SS.RENDE).
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale
n° 78 del 17.12.2009.2009 (Squalifica per CINQUE gare del calciatore GUIDO Pasqualino).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
ritenuto che dalla lettura del referto arbitrale risulta in maniera chiara ed in equivoca la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice
Sportivo Territoriale;
considerato, tuttavia, che la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti a
carico dal calciatore Guido Pasqualino, e che può essere ridotta;
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica nei confronti del calciatore GUIDO Pasqualino a TRE gare effettive;
dispone accreditarsi la tassa reclamo sul conto della società reclamante.