COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 86 del 08 Gennaio 2010

COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 86 del 08 Gennaio 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO n° 48 della Società SS.RENDE).

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale

n° 78 del 17.12.2009.2009 (Squalifica per CINQUE gare del calciatore GUIDO Pasqualino).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

ritenuto che dalla lettura del referto arbitrale risulta in maniera chiara ed in equivoca la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice

Sportivo Territoriale;

considerato, tuttavia, che la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti a

carico dal calciatore Guido Pasqualino, e che può essere ridotta;

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica nei confronti del calciatore GUIDO Pasqualino a TRE gare effettive;

dispone accreditarsi la tassa reclamo sul conto della società reclamante.

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