COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 28 del 15 Settembre 2009

COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 28 del 15 Settembre 2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO N. 02 del Sig. TARANTINO Sandro (società A.S.D. Aprigliano Calcio)

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale

n° 153 del 11.06.2009. (Squalifica per QUATTRO gare effettive)

LA COMMISSIONE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVATO

-in via preliminare che, ai sensi dell’art.35, comma 1, del C.G.S., i rapporti dell’arbitro e degli assistenti arbitrali hanno valore di prova assoluta e privilegiata;

che nei rapporti dell’arbitro e dell’assistente risulta in maniera chiara ed inequivoca che il calciatore Signor Tarantino Sandro ha tenuto un comportamento offensivo nei confronti dell’arbitro durante la gara e a fine gara contro uno degli assistenti arbitrali che la sanzione come sopra inflitta dal primo giudice al calciatore Tarantino Sandro è congrua ed adeguata alla natura ed alla entità dei fatti accertati;

P.Q.M.

Rigetta il reclamo, disponendo incamerarsi la tassa.

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