COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 45 del 21 ottobre 2009

COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 45 del 21 ottobre 2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO N. 06 della Società F.C.SAN MARCO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale

n° 38 del 08 ottobre.2009. (Squalifica del calciatore DOMMA Giovanni per TRE gare effettive).

LA COMMISSIONE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVATO

- che dal rapporto dal rapporto dell'assistente di gara risulta in maniera chiara ed inequivocabile che il calciatore Domma Giovanni si

è reso responsabile di comportamento offensivo e minaccioso nei confronti di un assistente arbitrale;

- considerato che la sanzione inflitta dal giudice sportivo è congrua ed adeguata;

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e dispone addebitarsi la tassa.

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