COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 49 del 27 ottobre 2009

COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 49 del 27 ottobre 2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO n° 9 della Società U.S. SCALEA 1912

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 38

dell’8.10.2009 (inibizione del Presidente ROVITO Francesco fino al 7.2.2010).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

L’arbitro e gli assistenti hanno ricostruito, nei rispettivi rapporti di gara, gli episodi addebitati al Rovito in maniera assolutamente

puntuale e tale da non ingenerare alcun dubbio sul verificarsi degli stessi e sull’attribuzione di responsabilità.

In merito alla sanzione va tuttavia affermata la necessità di una sua rimodulazione.

Pertanto, in parziale accoglimento del reclamo, riduce l’inibizione comminata in primo grado nei confronti del sig. ROVITO

Francesco, Presidente dell’U.S. Scalea fino a tutto il 17 gennaio 2010.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo riduce l’inibizione inflitta al sig. ROVITO Francesco fino al 17 GENNAIO 2010;

dispone accreditarsi sul conto della reclamante la tassa.

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