COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 49 del 27 ottobre 2009

COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 49 del 27 ottobre 2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 4 a carico di :

LAVERSA Teodoro, nella qualità di Presidente e legale rappresentante della società Stella Azzurra Drosi per violazione dell’ art.

1 comma 1 in relazione all’art. 10, comma 2, del C.G.S. ORLANDO Federico, quale calciatore della Stella Azzurra Drosi, per

violazione dell’art. 1, commi 1 e 3 del C.G.S. TAVERNITI Antonio, dirigente accompagnatore della società Stella Azzurra Drosi,

per violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. LA PORTA Agostino, all’epoca dei fatti dirigente della Stella Azzurra Drosi, per

violazione dell’art. 1 comma 1, del C.G.S. ARICÒ Filippo, per violazione dell’art.1, comma 1, in relazione all’art. 10 comma 2,

del comma 2, del C.G.S. Società Sportiva STELLA AZZURRA DROSI a titolo di responsabilità diretta ai sensi e per gli effetti

dell’art. 4, comma 1, del C.G.S. e a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 1, comma 5 e dall'art.4, comma 2, del

C.G.S.

IL DEFERIMENTO

Il Sostituto Procuratore Federale,

- letta la denuncia formulata in forma anonima, inoltrata dal Comitato Regionale Calabria con nota del 18 marzo 2009, con la quale

la Procura Federale veniva resa edotta, per le sue determinazioni, circa la presunta utilizzazione da parte della società S.S. Azzurra

Stella Drosi, militante nel campionato di 2^ categoria, di alcuni calciatori sotto falso nome in luogo di altri regolarmente appartenenti

alla società, nonché per avere schierato nella propria squadra calciatori mai tesserati;

- letta la relazione del 27.4.2009 (ind 395 08 09 che fa parte integrante del provvedimento di deferimento) con cui il Collaboratore

della Procura Federale ha svolto gli accertamenti in ordine ai fatti segnalati;

- rilevato dalle risultanze in atti costituite dai referti delle gare in questione (Mileto– Stella Azzurra Drosi del 5.10.2008, Lauranese -

Stella Azzurra Drosi del 19.10.2008, Stella Azzurra Drosi – Mammola del 26.10.2008, Dasà - Stella Azzurra Drosi del 2.11.2008,

Stella Azzurra Drosi – Sancalogerese del 9.11.2008, Falchi Maropati - Stella Azzurra Drosi del 16.11.2008, Caulonia – Stella

Azzurra Drosi del 30.11.2008, Stella Azzurra Drosi – Real Jonadi del 7.12.2008, Tropea – Stella Azzurra Drosi del 21.12.2008, Stella

Azzurra Drosi – Drapia del 4.1.2009, Melicucco – Stella Azzurra Drosi del 25.01.2009, Mammola – Stella Azzurra Drosi del 7.2.2009,

Stella Azzurra Drosi – Dasà del 15.02.2009, Sancalogerese – Stella Azzurra Drosi del 21.02.2009, Stella Azzurra – Falchi Maropati

dell’1.03.2009, Stella Azzurra Drosi – Caulonia del 15.3.2009) che tra le fila della squadra Stella Azzurra Drosi risultano aver giocato

i calciatori Catananti Vincenzo (14 partite) e Barrica Saverio (3 partite) nati rispettivamente a Gioia Tauro il 20.9.1984 e il

22.01.1989;

- rilevato dalle risultanze anagrafiche del comune di Gioia Tauro che tali nominativi risultano sconosciuti e non corrispondenti ad

alcuna persona, con la conseguenza che la società Stella Azzurra Drosi si è avvalsa dell’utilizzo di tali nominativi falsi con le

rispettive date di nascita non veritiere, ed all’uopo artatamente inventate, al fine di ottenere dal competente Comitato il tesseramento

di calciatori in posizione regolare in base alla loro età, giuste le normative vigenti, per poi consentire successivamente alla società di

impiegare alle gare della squadra terze persone in luogo di questi;

- rilevato inoltre che per le gare Stella Azzurra Drosi – Real Jonadi del 7.12.2008, Stella Azzurra Drosi – Presinaci del 14.12.2008,

Tropea – Stella Azzurra Drosi del 21.12.2008, Stella Azzurra Drosi – Vazzanese dell’11.01.2009, Caulonia –, Stella Azzurra Drosi

del 30.11.2008, Stella Azzurra Drosi – Drapia del 4.1.2009, Mammola – Stella Azzurra Drosi del 7.2.2009, Melicucco – Stella

Azzurra Drosi del 25.01.2009, Stella Azzurra Drosi – Mileto del 18.01.2009, veniva inserito in distinta il nominativo del calciatore La

Porta Francesco, nato il 28.5.1988, senza che quest’ultimo prendesse effettivamente parte agli incontri menzionati così come

comprovato dalla dichiarazione rilasciata dal calciatore in sede di audizione fornita in data 23.4.2009 al Collaboratore della Procura

Federale;

- rilevato inoltre che alle gare Tropea – Stella Azzurra Drosi del 21.12.2008 e Stella Azzurra Drosi – Caulonia del 15.3.2009 e

Vazzanese – Stella Azzurra Drosi del 19.4.2009 risulta essere stato impiegato il calciatore Aricò Filippo, nato il 25.3.1977, matricola

n° 4203059, il quale svincolatosi con la società ASD Melicucco con decorrenza 17 dicembre 2008, partecipava indebitamente a tali

gare senza che lo stesso venisse tesserato dalla società Stella Azzurra Drosi, violando così le disposizioni di cui all’art. 1 comma 1,

in relazione all’art. 10 comma 2, del C.G.S.;

- constatato inoltre che dalla denuncia in oggetto si evince l’impiego di altri asseriti calciatori al posto dei tesserati Orlando Francesco

e La Porta Simone, e che pertanto il Collaboratore della Procura Federale provvedeva in due distinte circostanze a notificare a

Questi l’invito a presentarsi in audizione al fine di ascoltarli in ordine a tali situazioni, e che il La Porta provvedeva a presentarsi

dichiarando di non sapere se il proprio documento di identificazione fosse stato utilizzato dai dirigenti della società per far giocare , in

sua assenza, altri calciatori;

- rilevato che, di contro, l’Orlando non si è presentato benché regolarmente convocato, senza premurarsi di fornire una valida

giustificazione per la propria assenza, incorrendo così nelle violazioni di cui all’art. 1 commi 1 e 3 del C.G.S.;

- considerato, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, che le condotte così come sopra descritte poste in essere da Laversa

Teodoro, Presidente e legale rappresentante della società Stella Azzurra Drosi, integrano gli estremi della violazione di cui all’art. 1

comma 1 del C.G.S. in relazione all’art. 10, comma 2, del C.G.S. in quanto provvedeva ad inoltrare al Comitato Regionale Calabria

le richieste di tesseramento, dallo stesso sottoscritte per i calciatori Catananti e Barrica ben sapendo che i nominativi e i dati

anagrafici degli stessi risultavano inesistenti, e ciò al precipuo scopo di consentire l’impiego di terze persone in posizione irregolare

usufruendo così dei dati anagrafici dei prestanome che risultavano conformi, giuste le normative vigenti; inoltre poiché in qualità di

dirigente accompagnatore della società sottoscriveva in 11 circostanze le distinte delle gare sopra menzionate alle quali

partecipavano i calciatori in posizione irregolare, dichiarando sotto la propria responsabilità che i calciatori ivi indicati erano

regolarmente tesserati per la società;

- rilevato, altresì, che Antonino TAVERNITI, in qualità di dirigente accompagnatore della società, sottoscriveva in 6 circostanze le

distinte delle gare alle quali partecipavano i calciatori in posizione irregolare, e che anche Agostino La Porta, all’epoca dei fatti

dirigente accompagnatore della società, in occasione della gara Mileto – Stella Azzurra Drosi del 5.10.2008 sottoscrisse la distinta di

gara dichiarando sotto la propria responsabilità che i calciatori ivi indicati erano regolarmente tesserati per la società, integrandosi

cosìper entrambi la violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S.;

- visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S.

ha deferito

a questa Commissione Disciplinare Territoriale, con nota Prot. n° 8573/962 pf 08-09/AA/ac del 25.06.2009:

- LAVERSA Teodoro, nella qualità di Presidente e legale rappresentante della società Stella Azzurra Drosi per violazione dell’ art. 1

comma 1 in relazione all’art. 10, comma 2, del C.G.S. per aver sottoscritto le richieste di emissione tessera e di tesseramento di

calciatori i cui nominativi sono risultati inesistenti all’anagrafe dell’asserito Comune di appartenenza, nonché per aver sottoscritto, in

qualità di dirigente accompagnatore, undici distinte relative alle gare nelle quali prendevano parte in posizione irregolare i calciatori in

questione, dichiarando che gli stessi erano regolarmente tesserati per la Stella Azzurra Drosi;

- ORLANDO Federico, quale calciatore della Stella Azzurra Drosi, per violazione dell’art. 1, commi 1 e 3 del C.G.S. perché benché

regolarmente convocato ad audizione dal Collaboratore della Procura Federale, non si è presentato;

- TAVERNITI Antonio, dirigente accompagnatore della società Stella Azzurra Drosi, per violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S.

perché sottoscriveva, in 8 circostanze le distinte di gara nelle quali partecipavano calciatori in posizione irregolare affermando sotto la

propria responsabilità che i calciatori ivi indicati erano regolarmente tesserati presso la società;

- LA PORTA Agostino, all’epoca dei fatti dirigente della Stella Azzurra Drosi, per violazione dell’art. 1 comma 1, del C.G.S. perché

sottoscriveva la distinta della gara Mileto – Stella Azzurra Drosi del 5.10.08 nella quale partecipava un calciatore in posizione irregolare

affermando sotto la propria responsabilità che i calciatori ivi indicati erano regolarmente tesserati presso la società;

- ARICÒ Filippo, per violazione dell’art.1, comma 1, in relazione all’art. 10 comma 2, del comma2, del C.G.S. perché prendeva parte

indebitamente alla gara Tropea – Stella Azzurra Drosi del 21.12.2008 e Stella Azzurra Drosi – Caulonia del 15.3.2009 e Vazzanese –

Stella Azzurra Drosi del 19 aprile 2009 in posizione irregolare di tesseramento in quanto non tesserato con la società Stella Azzurra

Drosi;

- Società Sportiva Stella Azzurra Drosi a titolo di responsabilità diretta ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 1, del C.G.S. per le

violazioni ascritte a Laversa Teodoro, presidente e legale rappresentante della società, e a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi

dell’art. 4, comma 2, del C.G.S. per le condotte ascritte ai propri tesserati e alle persone che hanno svolto qualsiasi attività all’interno o

nell’interesse della società così come previsto dall’art. 1, comma 5, del C.G.S..

IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 26 ottobre 2009 sono comparsi davanti a questa Commissione Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv.

Gianfranco Marcello nonché l’Avv. Pietro Barrese in rappresentanza della S.S. Stella Azzurra Drosi nonché con delega di Laversa

Michelangelo (attuale Presidente della Stella Azzurra Drosi), Laversa Teodoro, Taverniti Antonino e Aricò Filippo, tutti, comunque,

presenti.

LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE

Il Sostituto Procuratore Federale ha illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste:

- anni tre (3) di inibizione per LAVERSA Teodoro, Presidente e legale rappresentante della società Stella Azzurra Drosi all’epoca dei

fatti;

- mesi dieci (10) di inibizione per TAVERNITI Antonio, dirigente accompagnatore della società S.S. Stella Azzurra Drosi;

- mesi uno (1) di inibizione per LA PORTA Agostino, all’epoca dei fatti dirigente della S.S. Stella Azzurra Drosi;mesi due (2) di

squalifica per ORLANDO Federico, quale calciatore della S.S. Stella Azzurra Drosi;

- tre giornate di squalifica per ARICÒ Filippo;

- venti punti di penalizzazione da scontare nella corrente stagione sportiva ed € 3000,00 di ammenda per la società S.S. Stella

Azzurra Drosi.

LE RICHIESTE DELLA DIFESA

La difesa ha prodotto ampie note chiedendo la dichiarazione di non responsabilità dei suoi assistiti o in via subordinata l’irrogazione

di sanzioni contenute nei minimi del Codice di Giustizia Sportiva.

I MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene la Commissione Disciplinare Territoriale che gli elementi raccolti acclarati da oggettive prove documentali, addebitabili ai

deferiti, integrino gli estremi dell’illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento sopra riportata

In particolare i fatti integrano le violazioni contestate per:

- LAVERSA Teodoro, nella qualità di Presidente e legale rappresentante della società Stella Azzurra Drosi per violazione dell’ art. 1

comma 1 in relazione all’art. 10, comma 2, del C.G.S. per aver sottoscritto le richieste di emissione tessera e di tesseramento di

calciatori i cui nominativi sono risultati inesistenti all’anagrafe dell’asserito Comune di appartenenza, nonché per aver sottoscritto, in

qualità di dirigente accompagnatore, undici distinte relative alle gare nelle quali prendevano parte in posizione irregolare i calciatori in

questione, dichiarando che gli stessi erano regolarmente tesserati per la Stella Azzurra Drosi;

- ORLANDO Federico, quale calciatore della Stella Azzurra Drosi, per violazione dell’art. 1, commi 1 e 3 del C.G.S. perché benché

regolarmente convocato ad audizione dal Collaboratore della Procura Federale, non si è presentato;

- TAVERNITI Antonio, dirigente accompagnatore della società Stella Azzurra Drosi, per violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S.

perché sottoscriveva, in 8 circostanze le distinte di gara nelle quali partecipavano calciatori in posizione irregolare affermando sotto la

propria responsabilità che i calciatori ivi indicati erano regolarmente tesserati presso la società;

- LA PORTA Agostino, all’epoca dei fatti dirigente della Stella Azzurra Drosi, per violazione dell’art. 1 comma 1, del C.G.S. perché

sottoscriveva la distinta della gara Mileto – Stella Azzurra Drosi del 5.10.08 nella quale partecipava un calciatore in posizione irregolare

affermando sotto la propria responsabilità che i calciatori ivi indicati erano regolarmente tesserati presso la società;

- ARICÒ Filippo, per violazione dell’art.1, comma 1, in relazione all’art. 10 comma 2, del comma2, del C.G.S. perché prendeva parte

indebitamente alla gara Tropea – Stella Azzurra Drosi del 21.12.2008 e Stella Azzurra Drosi – Caulonia del 15.3.2009 e Vazzanese –

Stella Azzurra Drosi del 19 aprile 2009 in posizione irregolare di tesseramento in quanto non tesserato con la società Stella Azzurra

Drosi;

- Società Sportiva Stella Azzurra Drosi a titolo di responsabilità diretta ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 1, del C.G.S. per le

violazioni ascritte a Laversa Teodoro, presidente e legale rappresentante della società, e a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi

dell’art. 4, comma 2, del C.G.S. per le condotte ascritte ai propri tesserati e alle persone che hanno svolto qualsiasi attività all’interno o

nell’interesse della società così come previsto dall’art. 1, comma 5, del C.G.S..

P.Q.M.

La Commissione Territoriale Disciplinare irroga:

- anni TRE (3) di inibizione,. e quindi fino al 28 OTTOBRE 2012, per LAVERSA Teodoro, Presidente e legale rappresentante della

società Stella Azzurra Drosi all’epoca dei fatti;

- mesi DIECI (10) di inibizione, e quindi fino al 28 AGOSTO 2010, per TAVERNITI Antonio, dirigente accompagnatore della società

Stella Azzurra Drosi;

- mesi UNO (1) di inibizione, e quindi fino al 28 NOVEMBRE 2009, per LA PORTA Agostino, all’epoca dei fatti dirigente della Stella

Azzurra Drosi;

- mesi DUE (2) di squalifica, e quindi fino al 28 DICEMBRE 2009, per ORLANDO Federico, quale calciatore della Stella Azzurra Drosi;

- TRE giornate di squalifica, per ARICÒ Filippo;

- VENTI (venti) punti di penalizzazione, da scontare nella corrente stagione sportiva 2009/2010, ed € 3000,00(tremila/00) di ammenda

per la società S.S. STELLA AZZURRA DROSI.

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