COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 49 del 27 ottobre 2009

COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 49 del 27 ottobre 2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 5 a carico di :

TROVATO Angelo, Presidente della ASD Nuova Curinga e FURCINITI Igino, Vice Presidente della ASD Nuova Curinga per

rispondere della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall’ art. 1 comma 1 del C.G.S.; la società Nuova

Curinga a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S. in relazione agli addebiti

contestati al proprio presidente e vice presidente

IL DEFERIMENTO

Il Vice Procuratore Federale,

- letta la nota del 4.11.08, trasmessa dal C.R. Calabria, contenete lo stralcio del C.U. n° 42 del 23.10.08, il referto della gara di 1^

categoria del 5.10.08, Nuova Curinga – Petrizzi, il ricorso presentato al Giudice Sportivo da parte della ASD Nuova Curinga, nonché

le controdeduzioni della società Petrizzi;

- rilevato che nel deliberato dell’anzidetto reclamo, proposto dalla ASD Nuova Curinga, si legge che al termine della gara numerosi

componenti della Nuova Curinga facevano irruzione nello spogliatoio arbitrale, mentre l’arbitro svolgeva il colloquio con l’Osservatore

arbitrale; tra questi l’assistente di parte Igino Furciniti che rivolgeva all’arbitro reiterate frasi ingiuriose, insieme ad altre persone non

identificate, costringendolo, con pesanti minacce e contro la sua volontà, a firmare un documento nel quale il direttore di gara

asseriva di aver commesso un errore tecnico che aveva compromesso negativamente la loro gara e del quale potevano avvalersi

per sporgere ricorso;

- rilevato che con la citata delibera il Giudice Sportivo rigettava il reclamo trasmettendo gli atti alla Procura Federale per quanto di

competenza in merito al comportamento dei dirigenti della società Nuova Curinga, non identificati;

- rilevato che nel corso della audizione resa davanti al collaboratore della Procura Federale, Igino Furciniti, vice presidente della

Nuova Curinga e assistente arbitrale nella gara in esame confermava di essere entrato nello spogliatoio arbitrale – unitamente al

Presidente della Nuova Curinga - per chiedere al Direttore di gara spiegazioni sulle interpretazioni del fuorigioco e per chiedergli la

dichiarazione promessa alla fine del primo tempo. Confermava che l’arbitro negava di redigerla per cui la preparavano i dirigenti

della Nuova Curinga sottoponendola alla firma dell’arbitro per due volte (la prima firma risultava a loro dire non leggibile);

- rilevato che il Presidente della Nuova Curinga Angelo Trovato nel corso della sua audizione affermava di aver chiesto all’arbitro

spiegazioni sulla sua interpretazione del fuorigioco sul rinvio del portiere raccogliendo la promessa che a fine gara lo stesso avrebbe

reso sulla cosa una dichiarazione scritta. Continuava rappresentando che a fine gara entrava nello spogliatoio insieme al vice

presidente chiedendo all’arbitro la predetta dichiarazione che l’arbitro non concedeva in quanto l’osservatore arbitrale gli aveva

negato l’autorizzazione. Per tale ragione usciva dallo spogliatoio non sapendo perciò riferire chi avesse portato la dichiarazione per

la firma, rammentava tuttavia di aver chiesto a qualcuno di ritornare dall’arbitro per raccogliere una nuova firma leggibile;

- rilevato che l’osservatore arbitrale ha sostanzialmente confermato i fatti;

- rilevato che anche l’arbitro nel corso dell’audizione davanti al Collaboratore dell’Ufficio Indagini ha confermato i fatti precisando che

nella vicenda è stato fatto oggetto di minacce ed offese e che la dichiarazione non è stata da lui redatta ma solo firmata dopo gravi

minacce da parte di chi si era presentato come Presidente, che comunque lui non aveva riconosciuto come la persona indicata in

distinta. Nell’occasione ha puntualizzato che non avrebbe mai firmato spontaneamente la dichiarazione sottopostagli in quanto

differente nel contenuto da quella promessa in precedenza. Da ultimo affermava che dovette firmare due volte la dichiarazione;

- ritenuto che i fatti sopra succintamente descritti, ascrivibile al Presidente Trovato Angelo ed al vice Presidente Furciniti Igino,

integrano gli estremi della violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., in quanto al termine della citata gara entravano nella stanza del

Direttore di gara senza essere autorizzati, e nella circostanza il Furciniti rivolgeva reiteratamente frasi ingiuriose nei confronti dello

stesso Direttore di gara e, successivamente, un dirigente, presentatosi al Direttore di gara come Presidente dell’ASD Nuova

Curinga, si recava nella stanza dell’arbitro insieme ad altre persone, obbligando lo stesso con minacce a sottoscrivere la

dichiarazione di cui sopra, circostanza che si ripeteva nuovamente tramite un calciatore non identificato, così come confermato sia

dal Presidente che dal vice Presidente dell’ASD Nuova Curinga;

- ritenuto che, i fatti sopra succintamente descritti ascrivibili al Presidente, Angelo Trovato, ed al vice Presidente, Igino Furciniti

dell’ASD Nuova Curinga, integrano gli estremi della violazione dell’art.1, comma1, del C.G.S., anche in considerazione del

comportamento reticente, omissivo e non collaborativo tenuto dai due dirigenti, nelle dichiarazioni rilasciate al Collaboratore della

Procura Federale, allorquando riferivano di non ricordare la persona che si recava dal Direttore di gara per obbligarlo a sottoscrivere

la predetta dichiarazione;

- ritenuto che, per i fatti, come innanzi descritti,consegue la responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2,

C.G.S. della Società ASD Nuova Curinga, per la violazione ascritta sia al proprio Presidente che al vice Presidente;

- vista la proposta del vice Procuratore Federale;

- visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S..

ha deferito

a questa Commissione Disciplinare Territoriale, con nota Prot. n° 8091/434 pf 08-09/GT/dl:

- TROVATO Angelo, Presidente della ASD Nuova Curinga e FURCINITI Igino, Vice Presidente della ASD Nuova Curinga per rispondere

della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall’ art. 1 comma 1 del C.G.S. in relazione alla condotta di cui alla

parte motiva;

- La Società Nuova Curinga a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S. in relazione agli

addebiti contestati al proprio presidente e vice presidente.

IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 26 ottobre 2009 sono comparsi davanti a questa Commissione Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv.

Gianfranco Marcello nonché Trovato Angelo.

LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE

Il Sostituto Procuratore Federale ha illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste:

- anni uno (1) di inibizione per TROVATO Angelo, Presidente della ASD Nuova Curinga;

- anni uno (1) e mesi sei (6) di inibizione per FURCINITI Igino, Vice Presidente della ASD Nuova Curinga;

- € 1000,00 ammenda di per la società ASD Nuova Curinga.

LE RICHIESTE DELLA DIFESA

Il Presidente Trovato Angelo, intervenuto, pur confermando sostanzialmente i fatti ascritti ha negato che nei confronti dell’arbitro siano

stato proferite minacce.

I MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene la Commissione Disciplinare Territoriale che gli elementi oggettivi raccolti, addebitabili ai deferiti, integrino gli estremi dell’illecito

contestato;

- TROVATO Angelo, Presidente della ASD Nuova Curinga e FURCINITI Igino, Vice Presidente della ASD Nuova Curinga, della

violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall’ art. 1 comma 1 del C.G.S.;

- La Società Nuova Curinga a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S. in relazione agli

addebiti contestati al proprio presidente e vice presidente.

P.Q.M.

La Commissione Territoriale Disciplinare irroga:

- mesi NOVE (9) di inibizione, e quindi fino al 28 luglio 2010, per TROVATO Angelo, Presidente della A.S.D. Nuova Curinga;

- anni UNO (1) e mesi TRE (3) di inibizione, e quindi fino al 28 GENNAIO 2011, per FURCINITI Igino, Vice Presidente della A.S.D.

Nuova Curinga;

- € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda di per la società A.S.D. NUOVA CURINGA.

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