COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 49 del 27 ottobre 2009

COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 49 del 27 ottobre 2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 06 a carico di :

COSENTINO Emanuele per rispondere della violazione di cui all’art 1 comma 1 e all’art. 10 comma 2 del C.G.S. con riferimento

all’art. 40, comma 4, delle Norme Organizzative Interne della FIGC; CAMERIERE Aldo, Presidente e legale rappresentante della

S.S. Piretto 02 per rispondere della violazione di cui all’art. 1 comma 1 e all’art. 10, comma 2, del C.G.S. con riferimento all’art.

40, comma 4, delle Norme Organizzative Interne della FIGC; la S.S. PIRETTO 02, per rispondere a titolo di responsabilità diretta

e oggettiva, ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2, del C.G.S. ed ai sensi dell’art. 1, comma 5, del C.G.S.; la S.S. LA SAMMARTINESE,

per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 1, comma 5 ed 4 comma 2, del C.G.S.

IL DEFERIMENTO

Il Vice Procuratore Federale,

- vista la nota del 9 febbraio 2009, con cui il Comitato Regionale Calabria ha comunicato alla Procura Federale, per le opportune

determinazioni, che il calciatore Cosentino Emanuele, nato a Cosenza il 24.4.90, benché tesserato con la società La Sammartinese

per la stagione 2008/2009, sottoscriveva una successiva richiesta di tesseramento, recante n° 022439, in favore della Piretto 02;

- considerati gli accertamenti compiuti dallo stesso Comitato Regionale Calabria;

- esaminata la documentazione prodotta dal Comitato Regionale Calabria e acquisita dall’Ufficio, che allegata al provvedimento di

deferimento ne forma parte integrante, da cui emerge che il calciatore in questione benché fosse tesserato con la società La

Sammartinese per la stagione sportiva 2008/2009, mediante richiesta formulata dalla stessa società in data 6.12.2008,

successivamente sottoscriveva, unitamente al sig. Cameriere Aldo, nella qualità di presidente e legale rappresentante della società

Piretto 02, un’altra richiesta di tesseramento in favore di tale ultima società che veniva formulata in data 20.12.2008;

- rilevato, inoltre, che in data 5 febbraio 2009 il Comitato Regionale Calabria rigettava la richiesta di tesseramento in favore della

S.S. Piretto 02 a causa del precedente vincolo contratto dal calciatore in questione con la società La Sammartinese;

- ritenuto pertanto che, dagli accertamenti effettuatati e dalla documentazione acquisita, il calciatore Cosentino Emanuele, e la

società Piretto 02, in persona del suo presidente e legale rappresentante, Cameriere Aldo, hanno sottoscritto la richiesta di

tesseramento mentre il medesimo calciatore era ancora tesserato per la società La Sammartinese;

- considerato che il signor Cameriere Aldo, nella riferita sua qualità, non ha posto in essere con la dovuta diligenza e cautela le

opportune verifiche volte ad accertare lo status del calciatore e la sussistenza di eventuali impedimenti relativi al tesseramento in

questione;

- rilevato che il calciatore Cosentino Emanuele era a conoscenza del precedente tesseramento sottoscritto nella corrente stagione

sportiva con altra società;

- visto l’art. 40 comma 4, delle Norme Organizzative Interne della FIGC, che stabilisce che non è consentito il tesseramento

contemporaneo per più società, che in caso di più richieste di tesseramento debba considerarsi valida quella depositata o pervenuta

prima e che nei confronti del calciatore il quale nella stessa stagione sportiva sottoscrive richieste di tesseramento per più società, si

applicano le sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva;

- ritenuto che i fatti, per come succintamente descritti, integrino gli estremi della violazione di cui all’art. 1, comma, e all’art. 10,

comma 2, del C.G.S. con riferimento all’art. 40, comma 4, delle N.O.I.F. della FIGC da ascriversi a carico di Cosentino Emanuele e

di Cameriere Aldo nella sua riferita qualità di presidente e legale rappresentante della S.S. Piretto 02;

- conseguendone, inoltre, la responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S. della società Piretto 02 per

la condotta ascritta al proprio presidente e legale rappresentante, nonché per le condotte riconducibili ad un proprio tesserato e alle

persone che hanno svolto qualsiasi attività all’interno o nell’interesse della società, così come previsto dall’art. 1, comma 5, del

C.G.S., nonché la responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4 comma 2, del C.G.S. della S.S. La Sammartinese per l’operato posto

in essere da un proprio tesserato e dalle persone che comunque hanno svolto qualsiasi attività all’interno o nell’interesse della

società, così come previsto dall’art. 1, comma 5, del C.G.S.;

- visto l’art. 32, comma 4 del C.G.S.

ha deferito

a questa Commissione Disciplinare Territoriale, con nota Prot. n° 7795/895 pf 08-09/AA/ac:

- COSENTINO Emanuele per rispondere della violazione di cui all’art 1 comma 1 e all’art. 10 comma 2 del C.G.S. con riferimento all’art.

40, comma 4, delle Norme Organizzative Interne della FIGC per avere sottoscritto la richiesta di tesseramento in favore della S.S. Piretto

02 malgrado fosse per la stagione sportiva corrente tesserato per altra società;

- CAMERIERE Aldo, Presidente e legale rappresentante della S.S. Piretto 02 per rispondere della violazione di cui all’art. 1 comma 1 e

all’art. 10, comma 2, del C.G.S. con riferimento all’art. 40, comma 4, delle Norme Organizzative Interne della FIGC per avere sottoscritto

la richiesta di tesseramento del calciatore Cosentino Emanuele senza aver effettuato con la necessaria diligenza le opportune verifiche

volte ad accertare l’esistenza di possibili impedimenti relativi al tesseramento in questione;

- la S.S. Piretto 02, per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2, del C.G.S. per la condotta

ascritta al proprio presidente e legale rappresentante, nonché per la condotta ascrivibile ad un proprio tesserato e alle persone che

hanno svolto qualsiasi attività all’interno o nell’interesse della società ai sensi dell’art. 1, comma 5, del C.G.S.;

- la S.S. La Sammartinese, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4 comma 2, del C.G.S. per l’operato posto

in essere da un proprio tesserato e dalle persone che comunque hanno svolto qualsiasi attività all’interno o nell’interesse della società

così come previsto dall’art. 1, comma 5, del C.G.S..

IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 26 ottobre 2009 sono comparsi davanti a questa Commissione Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv.

Gianfranco Marcello nonché Cosentino Emanuele e Cameriere Aldo.

LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE

Il Sostituto Procuratore Federale ha illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste:

- mesi due (2) di squalifica per COSENTINO Emanuele;

- mesi quattro (4) di inibizione nei confronti di CAMERIERE Aldo;

- € 800,00 di ammenda per la S.S. Piretto 02;

- € 400,00 di ammenda per la S.S. La Sammartinese.

LE RICHIESTE DELLA DIFESA

I deferiti, intervenuti, hanno addotto la propria buona fede precisando che la responsabilità nella vicenda è da addebitarsi al Presidente

della La Sammartinese che non ha svincolato il calciatore dopo aver preso accordi in tal senso con la Società Piretto 02.

I MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene la Commissione Disciplinare Territoriale che gli elementi oggettivi raccolti, addebitabili ai deferiti, integrino gli estremi dell’illecito

contestato.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale irroga:

- mesi DUE (2) di squalifica, e quindi fino al 28 DICEMBRE 2009, per il calciatore COSENTINO Emanuele;

- mesi QUATTRO (4) di inibizione, e quindi fino al 28 FEBBRAIO 2010, nei confronti di CAMERIERE Aldo;

- € 600,00 ( seicento/00) di ammenda per la S.S. PIRETTO 02;

- € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la S.S. LA SAMMARTINESE.

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