COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 55 del 03 novembre 2009

COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 55 del 03 novembre 2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO n° 4 della POL. AUDACE SAN MARCO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale di cui al Comunicato Ufficiale n° 31 del

24.09.2009 (Ammenda di € 250,00)

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

Sentito l’arbitro a chiarimenti;

RILEVATO

- Che l’arbitro ha confermato integralmente il rapporto di gara;

- che ai sensi dell’art.4, comma 4, le Società sono responsabili dell’ordine e della sicurezza prima, durante e dopo lo svolgimento

della gara all’interno del proprio impianto sportivo e alle aree esterne adiacenti;

- che tale dovere non risulta essere stato osservato tanto che ignoti facevano deflagrare un petardo che investiva spettatori i quali

riportavano ferite;

- che l’ammenda è congrua ed adeguata alla gravità dei fatti accertati;

- che nei termini predetti deve essere corretta la motivazione del primo giudice.

P.Q.M.

Rigetta il reclamo e dispone di incamerarsi la tassa.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it