COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 71 del 02 dicembre 2009

COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 71 del 02 dicembre 2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO N. 24 del calciatore NICOLETTA Marco (società Campana)

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale di cui al Comunicato Ufficiale n°63 del

19.11.2009 ( squalifica per QUATTRO gare).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

- letti gli atti ufficiali e il reclamo;

- ritenuto che, da un’attenta lettura del referto arbitrale, risulta in maniera chiara ed inequivoca che il calciatore Sig.Nicoletta Marco,

tentava a fine di gara di aggredire il Direttore di gara, non riuscendovi esclusivamente per il pronto intervento del suo allenatore;

- considerato che la sanzione inflitta dal primo giudice è congrua ed adeguata;

P.Q.M.

- rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

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