COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 74 del 10 dicembre 2009

COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 74 del 10 dicembre 2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

(116) – APPELLO DELLA SOCIETA’ SS STELLA AZZURRA DROSI AVVERSO LE SANZIONI DELLA PENALIZZAZIONE DI 20 PUNTI DA SCONTARE NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA ED AMMENDA DI € 3.000,00 ALLA SOCIETA’ E DELL’INIBIZIONE PER ANNI 3 AL SIG. TEODORO LAVERSA (Presidente), INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Calabria CU n. 49 del 27.10.2009).

la Commissione Disciplinare; letto il ricorso; esaminati gli atti; udite le conclusioni delle parti, con il rappresentante della Procura Federale che ha chiesto la conferma dell’impugnata decisione, mentre il difensore degli incolpati ha invocato l’accoglimento del gravame, osserva quanto segue. Preliminarmente il collegio ha valutato l’eccezione difensiva ritenendola infondata sotto due differenti profili: innanzitutto il 6° comma dell’art. 32 del CGS impone, ed imponeva, alla Procura Federale di dare comunicazione agli interessati della chiusura delle indagini esclusivamente nell’ipotesi dell’archiviazione e non quando sia disposto il deferimento. Inoltre va rilevato che il deferimento porta la data del 25 giugno 2009, successiva alla presunta novella del 28 maggio 2009 invocata dagli appellanti, e quindi in ogni caso non sussisteva l’obbligo di comunicare la chiusura delle indagini poiché all’epoca era comunque in vigore l’attuale normativa. Nel merito il gravame ricalca pedissequamente la difesa esperita innanzi alla Commissione Territoriale, basata sull’invocazione della buona fede e quindi sull’assenza di dolo da parte del Sig. Teodoro Laversa, nonché sulla denuncia dell’esclusiva responsabilità di altro deferito. Le asserzioni difensive sia in primo grado che in questa sede sono rimaste tali perché sprovviste del benché minimo sostegno probatorio, giacché nulla dimostra che il Presidente del sodalizio fosse all’oscuro degli illeciti, dei quali peraltro il differito risponde quale Legale Rappresentante della Società. Peraltro nel ricorso si riconosce la fondatezza della ricostruzione dell’accaduto operata dalla Procura, in ogni caso da ritenersi adeguatamente provata e quindi inattaccabile, e si ammettono le gravi irregolarità poste in essere dai tesserati della Stella Azzurra Drosi. I fatti contestati sono ripetuti, gravissimi, atti ad alterare pesantemente il regolare svolgimento del campionato e di molti di essi, i più rilevanti, è palesemente responsabile il presidente del sodalizio che ha sottoscritto una notevole quantità di documenti falsi. Parimenti è palese la responsabilità della Società che deve essere chiamata a rispondere degli illeciti contestati sia in via diretta che in via oggettiva. Questo collegio ritiene congrua la sanzione irrogata in prima istanza proprio alla luce della gravità, pluralità e idoneità a procurare notevolissime alterazioni nello svolgimento del campionato riconducibili alle illecite attività antidisciplinari poste in essere dai deferiti. P.Q.M. rigetta il ricorso e conferma l’impugnata decisione.

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