COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 74 del 10 dicembre 2009

COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 74 del 10 dicembre 2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 12 a carico di: RAJANI Michele, Commissario pro tempore della Società A.S.D. CREMISSA, della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del C. G. S, in relazione all’art 94 ter, comma 13, delle N.O.I.F, la Società A. S. D. CREMISSA, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi e per gli effetti dell’art.4, comma 1, del C. G. S. per le violazioni ascritte al suo Commissario e Legale Rappresentante della Società, signor RAJANI Michele. IL DEFERIMENTO • Il Vice Procuratore Federale • letta la nota inviata, il 27.04.2009, dal Comitato Regionale Calabria alla Procura Federale FIGC con la quale riferiva che il Collegio Arbitrale della L.N.D., in ordine al reclamo prodotto dall’Allenatore Cataldo POTENZA, nella seduta del 14.02.2009, aveva condannato l’ASD CREMISSA, partecipante al Campionato di Prima Categoria, a corrispondere allo stesso tecnico la somma di € 1.520,00, relativa al saldo dovutogli per la stagione sportiva 2007-2008 ed agli interessi maturati, e siccome quella Società non aveva dimostrato l’avvenuta quietanza, nel termine dei trenta giorni previsti dall’art. 94 ter, comma 13, delle NOIF, allegava gli atti relativi al procedimento per il seguito di competenza; • rilevato che il Collegio Arbitrale, con la raccomandata postale del 27.02.2009, comunicava alla Società CREMISSA che la delibera pubblicata nel C. U. n° 4, relativa alla decisione adottata in favore dell’allenatore Cataldo POTENZA. Era immediatamente esecutiva ed inappellabile; • rilevato che, il 10.03.2009, con apposita Raccomandata Postale, il Comitato Regionale Calabria invitava la Società ASD CREMISSA di corrispondere all’allenatore Cataldo POTENZA, nei termini previsti dall’art. 94 ter, comma 13, la somma dovutagli, come stabilito dal Collegio Arbitrale, in caso negativo, trascorsi i termini di trenta giorni, senza ricevere copia dell’atto dell’avvenuta quietanza, quel Comitato avrebbe provveduto al deferimento della stessa Società agli Organi della Giustizia Sportiva; • rilevato che, con provvedimento del Sindaco di CIRO’ del 04.11.2008 la Società ASD CREMISSA è stata commissariata, con incarico affidato al signor RAJANI Michele, il quale ha svolto tale mandato nel periodo di interesse ai fini del presente procedimento e fino alla data del 30 giugno 2009, momento dal quale la rappresentanza legale della società si è trasferita ad altro soggetto; • preso atto che in data 20.07.2009 il tecnico Cataldo Potenza ha dichiarato di avere ricevuto dalla ASD Cremissa la somma di € 1.520,00 relativa al saldo di quanto dovutogli per la stagione sportiva 2007-2008; • considerato che l’inadempienza di cui sopra – quanto meno sotto forma di intempestivo adempimento - integra gli estremi della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, ai sensi dell’art,1, comma 1, del C. G. S, con provvedimenti sanzionatori previsti dall’art. 8, comma 9, del C. G. S, ascrivibile alla Società ASD CREMISSA, per non avere ottemperato a rendere esecutiva la delibera del Collegio Arbitrale della L.N.D., emessa il 14.02.2009, nei termini di 30 giorni dalla notifica, ai sensi dell’art. 94 ter, comma 13, delle N.O.I.F., e quindi non avere corrisposto entro tale termine, all’allenatore Cataldo POTENZA, la somma dovutagli di € 1520,00; • ritenuto che l’omessa ottemperanza all’esecuzione della predetta delibera del Collegio Arbitrale della L.N.D. sia ascrivibile al Commissario e Legale Rappresentante pro tempore dell’ASD CREMISSA, signor RAJANI Michele, per il rapporto di immedesimazione organica, nonché alla Società a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C. G. S.; • vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale, Col. Domenico INFANTE; • visto l’art. 32, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva; HA DEFERITO A questa Commissione Disciplinare Territoriale, , con noa prot.1435/1254 pf 08-09/GT/dl del 25 settembre 2009: 1. RAJANI Michele, Commissario pro tempore della Società A.S.D. CREMISSA; 2. la Società A. S. D. CREMISSA; per rispondere: 3) RAJANI Michele, Commissario pro tempore della Società A.S.D. CREMISSA, della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle N.O.I.F., per avere omesso di eseguire, nei termini di trenta giorni dalla notifica, la delibera inappellabile emessa dal Collegio Arbitrale della L.N.D. con impegno a corrispondere all’Allenatore Cataldo POTENZA la somma di € 1,520,00, come descritto nella parte motiva; 4) la Società A. S. D. CREMISSA, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi e per gli effetti dell’art.4, comma 1, del C. G. S. per le violazioni ascritte al suo Commissario e Legale Rappresentante della Società, RAJANI Michele. IL DIBATTIMENTO Nella riunione del 9 dicembre 2009 è comparso davanti a questa Commissione Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Gianfranco Marcello. LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE Il Sostituto Procuratore Federale ha illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste: • Mesi uno (1) di inibizione per RAJANI Michele, Commissario pro tempore della Società A.S.D. CREMISSA; • Un punto (1) di penalizzazione per la Società A.S.D. CREMISSA da scontarsi nel campionato in corso; I MOTIVI DELLA DECISIONE Ritiene la Commissione Disciplinare Territoriale che gli elementi raccolti, acclarati da oggettive prove documentali, addebitabili ai deferiti, integrino gli estremi dell’illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento sopra riportata. In particolare i fatti integrano le violazioni contestate sia per RAJANI Michele, Commissario pro tempore della Società A.S.D. CREMISSA, che per la Società A.S.D. CREMISSA. P.Q.M. La Commissione Territoriale Disciplinare irroga: Al Sig.RAJANI Michele, Commissario pro tempore della Società A.S.D.Cremissa, l’ inibizione per mesi UNO (1); alla Società A.S.D. CREMISSA la penalizzazione di UNO (1) punto di penalizzazione da scontare nella corrente stagione sportiva 2009/2010.

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