COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 74 del 10 dicembre 2009

COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 74 del 10 dicembre 2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 13 a carico di:

FRANCO Francesco, presidente della società L.S. Cariatese; della violazione dell’art. 1, comma 1 del C.G.S. in relazione

all’art. 94 ter comma 13 delle N.O.I.F., e all’art. 8 comma 9 C.G.S.;la società L.S. CARIATESE della violazione dell’art. 4

comma 1 del C.G.S., per responsabilità diretta in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio Presidente.

IL DEFERIMENTO

Il Vice Procuratore Federale

• esaminati gli atti relativi al sig. TRAPASSO Filippo, tecnico della L.S. Cariatese, trasmessi dal C.R. Calabria alla FIGC e

pervenuti in data 18/02/09, che segnalava alla Procura Federale l’intervento dell’ufficio per comportamenti antiregolamentari

posti in essere dalla L.S. Cariatese nei confronti del predetto tecnico;

• rilevato che dalla documentazione stessa è emerso che, nel corso della stagione sportiva 2007-08, la società L.S. Cariatese,

partecipante al campionato di promozione – girone A – organizzato dal Comitato Regionale Calabria, si impegnava ad assumere

quale tecnico della prima squadra il sig. TRAPASSO Filippo, riconoscendogli un premio di tesseramento di € 8.000,00 per

l’attività prestata a decorrere dall’01/08/07 al 30/06/08, nonché il rimborso spese limitato all’importo dell’indennità chilometrica;

• rilevato che il tecnico, sig. TRAPASSO Filippo, dichiarava di aver percepito solamente la parte del premio pari ad € 1.500,00 e di

essere pertanto creditore della rimanente somma di € 6.500,00 oltre ad € 2.035,00 a titolo di rimborso spese e che, a seguito di reclamo proposto con vertenza in data 29/02/08 per il recupero dei crediti non percepiti di cui sopra, il Collegio Arbitrale  presso

la L.N.D., con delibera dell’08/11/08 (Comunicato Ufficiale n. 2 punto 11 del 20/11/08) riconosceva al tecnico, sig. TRAPASSO

Filippo, la somma di € 8.535,00, oltre interessi nella misura del 3% annuo a far data dalla domanda, obbligando la L.S. Cariatese

al suddetto pagamento nel termine perentorio di 30 giorni dalla notifica del comunicato;

• rilevato che nonostante l’esito della decisione sia stato regolarmente notificato alla L.S. Cariatese, quest’ultima non ha

provveduto al pagamento di cui sopra;

• ritenuto che la condotta posta in essere dal sig. FRANCO Francesco, Presidente della società L.S. Cariatese,integri la violazione

di cui all’art. 1 comma 1 CGS, in relazione all’art. 94 ter comma 13 delle N.O.I.F. e in relazione all’art. 8 comma 9 CGS, per non

aver ottemperato all’obbligo di pagamento della somma di € 8535,00 in favore del tecnico, sig. TRAPASSO Filippo, come da

delibera del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., nonché, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del CGS,

ascrivibile alla società L.S. Cariatese per quanto addebitato al proprio Presidente;

• vista la proposta del Sostituto Procuratore avv. Alfredo Sorbo;

• visto l’art. 32, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva;

HA DEFERITO

a questa Commissione Disciplinare Territoriale con nota prot.1060/917 pf 008-09/MS/vdb del 2 settembre 2009:

1. FRANCO Francesco, presidente della società L.S. Cariatese;

2. la società L.S. Cariatese;

per rispondere:

• FRANCO Francesco della violazione dell’art. 1, comma 1 del C.G.S. (inosservanza di norme federali e comportamento

contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all’attività sportiva) in relazione all’art. 94 ter

comma 13 delle N.O.I.F., (obbligo di pagamento agli allenatori delle società della L.N.D. di somme accertate con lodo emesso

dal competente Collegio Arbitrale) e all’art. 8 comma 9 CGS (mancato pagamento delle somme dovute dalle società a seguito

di accertamento del Collegio Arbitrale della LND) per non aver ottemperato all’obbligo di pagamento nei confronti del tecnico,

sig. TRAPASSO Filippo, per quanto descritto nella parte motiva;

• la società L.S. Cariatese della violazione dell’art. 4 comma 1 del C.G.S., per responsabilità diretta in relazione alla condotta

antiregolamentare ascritta al proprio Presidente.

IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 9 dicembre 2009 è comparso davanti a questa Commissione Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv.

Gianfranco Marcello;

LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE

Il Sostituto Procuratore Federale ha illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste:

• Mesi tre (3) di inibizione per FRANCO Francesco, presidente della società L.S. Cariatese;

• per la Società La Sportiva Cariatese due (2) punti di penalizzazione da scontarsi nel campionato di iscrizione con la stessa

denominazione sociale.

I MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene la Commissione Disciplinare Territoriale che gli elementi raccolti, acclarati da oggettive prove documentali, addebitabili ai

deferiti, integrino gli estremi dell’illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento sopra riportata.

In particolare i fatti integrano le violazioni contestate sia per FRANCO Francesco, presidente della società La Sportiva Cariatese,

che per La Sportiva Cariatese.

P.Q.M.

La Commissione Territoriale Disciplinare irroga:

Al Sig. FRANCO Francesco, presidente della società La Sportiva Cariatese, l’ inibizione per mesi TRE (3);

alla Società LA SPORTIVA CARIATESE la penalizzazione di DUE (2) punti da scontarsi nel primo campionato di iscrizione con la

stessa denominazione sociale.

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