COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 33 DEL 19.11.2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO formulato dal Sig.
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 33 DEL 19.11.2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di: a) Renzo MIGUELETTO, calciatore all’epoca dei fatti della ASD Savorgnanese Povoletto (oggi ASD OL3 per effetto di fusione societaria); b) Giancarlo MORETTI Vice Presidente dell’ASD OL3; c) Nereo MIATTO Responsabile del Settore Giovanile dell’ASD TORVISCOSA; d) ASD OL3; e) A.S.D. TORVISCOSA.
Il deferimento. Con Raccomandata dd 31.08.2009 ai sensi dell' art. 32 c. 4 del C.G.S. il Procuratore Federale premesso che:
- con denunzia inoltrata al Comitato Regionale FIGC-LND e da questo trasmessa alla Procura federale, il Presidente della ASD OL3 lamentava che la ASD DONATELLO CALCIO di Udine avrebbe allenato, all’insaputa del denunciante, il calciatore Renzo MIGUELETTO, tesserato all’epoca del fatto, con vincolo pluriennale, per la ASD SAVORGNANESE-POVOLETTO (poi divenuta per fusione societaria ASD OL3) segnalando che tale allenamento sarebbe stato finalizzato ad indirizzare il calciatore in questione, insieme ad altri atleti, alla società ASD Torviscosa;
- che all’esito delle indagini era emerso che il tesseramento con vincolo pluriennale del calciatore Renzo MIGUELETTO con l’ASD SAVORGNANESE-POVOLETTO (poi divenuta ASD OL3) n° 51383 relativo alla stagione sportiva 2006/2007 recava in calce la firma apocrifa della madre dell’anzidetto calciatore (all’epoca dei fatti ed ancor oggi minorenne);
- che nella stessa stagione sportiva 2006/2007 il calciatore Renzo MIGUELETTO aveva conseguito un tesseramento con vincolo annuale (n° 065819) con la stessa società ASD SAVORGNANESE- POVOLETTO;
- che circa i tempi di sottoscrizione dei tesseramenti, dalle indagini esperite, tanto il tesseramento con vincolo annuale che quello con vincolo pluriennale sarebbero stati sottoscritti in una stessa giornata nell’inverno del 2006;
- che sia in ordine all’apposizione della firma apocrifa che per quanto riguarda il doppio tesseramento un apporto decisivo allo svolgimento dei fatti risultava esser stato dato dal sig. Giancarlo MORETTI, Vice-Presidente della allora ASD SAVORGNANESE- POVOLETTO (oggi ASD OL3);
- che relativamente a quanto denunciato dal Presidente dell’ASD OL3 era effettivamente emerso che nel luglio del 2007 il responsabile del Settore Giovanile dell’ASD TORVISCOSA “ senza alcun accertamento preliminare sulla posizione del calciatore Migueletto Renzo, ha contattato telefonicamente la famiglia dell’atleta per organizzare con altri calciatori un piccolo allenamento presso il campo sportivo, preceduto dalla mera acquisizione della dichiarazione genitoriale attestante l’assenza di pregressi vincoli di affiliazione”;
- che dall’attività di indagine non era emersa alcuna attività di avvicinamento del calciatore da parte dell’ASD DONATELLO CALCIO di Udine presso la quale il giovane era stato accompagnato dal padre, di sua iniziativa;
- Tutto ciò premesso, dovendosi ravvisare nei fatti sopra descritti la violazione, da parte degli interessati, delle norme di condotta stabilite nell’ordinamento sportivo, la Procura Federale deferiva al giudizio di questa C.D.T.: a) il calciatore Renzo MIGUELETTO per rispondere “della violazione del precetto di all’art. 1 comma 1° C.G.S.” per aver, in collaborazione con il padre, sottoscritto un doppio tesseramento; per aver dato luogo all’irregolarità della firma (della genitrice) apposta in violazione di quanto stabilito dall’art. 39 NOIF sul modulo di tesseramento pluriennale n° 51383 ed ancora per aver effettuato un “allenamento-provino organizzato nel luglio del 2007” per conto dell’ASD TORVISCOSA nonostante egli fosse all’epoca tesserato con l’ASD SAVORGNANESE- POVOLETTO (oggi OL3); - b) il Sig. Giancarlo MORETTI, nella sua qualità di Vice-Presidente dell’A.S.D. OL3, per rispondere della “violazione del precetto di cui all’art. 1 comma 1° C.G.S.” per aver egli con il suo decisivo apporto contribuito a determinare il doppio tesseramento del calciatore Renzo MIGUELETTO ed a cagionare l’irregolarità (firma apocrifa della madre del MIGUELETTO) riscontrata sul modulo di tesseramento pluriennale n° 51383; c) il sig. Nereo MIATTO, nella sua qualità di Responsabile del Settore Giovanile dell’ASD TORVISCOSA, per rispondere della “violazione del precetto di cui all’art. 1 comma 1° C.G.S.”, per aver fatto effettuare un “allenamento-provino organizzato nel luglio del 2007” per conto dell’ASD TORVISCOSA al calciatore Renzo MIGUELETTO nonostante lo stesso fosse all’epoca tesserato con l’ASD SAVORGNANESE- POVOLETTO (oggi ASD OL3); - d) la società A.S.D. OL3 per rispondere “ a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell‘art. 4 commi 1° e 2° C.G.S.” del comportamento ascritto al suo Vice-Presidente; - e) la società A.S.D. TORVISCOSA per rispondere “ a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell‘art. 4 commi 1° e 2° C.G.S.” del comportamento ascritto al suo Responsabile del Settore Giovanile.
La convocazione. Con Raccomandata tempestivamente inviata alle parti interessate il Presidente della C.D.T. notificava alla Procura Federale ed ai deferiti il formale avviso di convocazione per la trattazione del giudizio fissata per la riunione del 29.10.2009.
Il dibattimento. All’udienza del 29.10.2009 davanti alla C.D.T. sono comparsi il Sostituto Procuratore Federale dr. Salvatore GALEOTA; i sigg. Raul MIGUELETTO e Rossana TRABALLONI quali genitori esercenti la patria potestà sul figlio minore Renzo MIGUELETTO in rappresentanza di quest’ultimo; il sig. Giancarlo MORETTI; il sig. Franco BERTOSSI quale Presidente dell’ASD OL3; il sig. Nereo MIATTO per sé ed in rappresentanza dell’A.S.D. TORVISCOSA per delega del Presidente, sig. Paolo SGUASSERO, acquisita agli atti.- Non avendo alcuno dei deferiti manifestato la volontà di definire il giudizio ai sensi dell’art. 23 C.G.S. si procedeva alla discussione della vertenza all’esito della quale venivano formulate le conclusioni qui di seguito riportate.
Le conclusioni. Il Sostituto Procuratore Federale ha concluso per l'affermazione della responsabilità degli incolpati per le violazioni ad essi rispettivamente ascritte e per la loro conseguente condanna alle seguenti sanzioni:
- Quanto a Renzo MIGUELETTO: mesi due di squalifica;
- Quanto a Giancarlo MORETTI: mesi 4 (quattro) di inibizione;
- Quanto a Nereo MIATTO: mesi 3 (tre) di inibizione;
- Quanto alla società A.S.D. OL3: € 1.000,00 (mille/00) di ammenda;
- Quanto alla società A.S.D. TORVISCOSA: € 600,00 (seicento/00) di ammenda.
Da parte loro tutti i deferiti hanno concluso per il proprio proscioglimento.
La motivazione. Esaminata la documentazione e le dichiarazioni rese dalla parti, ritiene la C.D.T. che gli elementi in suo possesso non consentano di superare il presupposto del ragionevole dubbio oltre il quale soltanto, può essere affermata la responsabilità dei deferiti Renzo MIGUELETTO, Giancarlo MORETTI ed ASD OL3.
I genitori del MIGUELETTO, da un parte, ed il sig. Giancarlo MORETTI, dall’altra, hanno – sia nel corso delle indagini espletate dalla Procura Federale che dinnanzi alla CDT in occasione della riunione del 29.10.2009 – reso dichiarazioni tra di loro completamente antitetiche e contrastanti sulle modalità di compilazione della richiesta di tesseramento n° 51383 (quella per intenderci pluriennale) e sulle circostanze di tempo e di luogo in cui sarebbe avvenuta la sua sottoscrizione.
Così stando le cose, in mancanza di elementi obiettivi che valgano a dirimere il contrasto tra le diverse versioni dei fatti, non vi è motivo né possibilità di attribuire preferenza all’una piuttosto che all’altra asserzione. Infatti, a voler ipoteticamente optare per la veridicità di quanto sostenuto dai genitori del MIGUELETTO (a detta dei quali la lista di tesseramento del figlio sarebbe stata compilata successivamente alla sua sottoscrizione ed in difformità degli accordi sulla durata del vincolo) resterebbe da spiegare, sul piano logico e razionale, la condotta del Presidente dell’ASD OL3 che, da parte sua, non avrebbe avuto alcun motivo di denunziare i fatti che hanno dato origine all’indagine (ed anzi se ne sarebbe ben guardato dal farlo) se effettivamente il documento riguardante il tesseramento del ragazzo con l’ASD OL3 non fosse stato regolarmente formato.
All’opposto, a sostegno cioè della tesi sostenuta dal MORETTI (che ha negato ogni sua implicazione nelle violazioni rilevate dalla Procura Federale) si potrebbe altrettanto validamente supporre che la condotta dei genitori del giovane calciatore (diretta a negare la sottoscrizione di un tesseramento pluriennale) sia stata determinata da un tardivo ripensamento su quanto sottoscritto e quindi dall’intendimento di “liberare” il figlio dal vincolo pluriennale al quale costui risultava sottoposto, onde poter farlo quanto prima approdare ad una società ritenuta più importante o comunque maggiormente attraente rispetto alle aspettative ed aspirazioni del ragazzo oltreché loro.
In tale contesto, del tutto trascurabile e priva di ogni significato a fini decisionali si rivela la circostanza che la firma della madre del ragazzo risultante in calce al tesseramento pluriennale non sia autografa.- Per quanto emerso in giudizio è risultato provato, infatti, essere stato il marito di costei (e padre del giovane) a firmare anche per la consorte che l’aveva autorizzato dichiarando di essere con lui d’accordo su ciò che egli avesse ritenuto di compiere nell’interesse del figlio.
Sia come sia, nell’assoluta incertezza di poter stabilire come si siano effettivamente svolti i fatti e nell’impossibilità, come detto, di dar credito (in carenza di riscontri obiettivi che consentano il superamento delle perplessità e dei dubbi che la vicenda suscita) all’una versione piuttosto che all’altra, la CDT non può che pronunciare un verdetto assolutorio nei confronti dei deferiti Renzo MIGUELETTO, Giancarlo MORETTI e ASD OL3.
Considerazioni del tutto diverse devono, invece, essere fatte per quanto riguarda la posizione di Nereo MIATTO e dell’ASD TORVISCOSA rispetto ai quali nessun dubbio sussiste quanto alla loro responsabilità.
Al MIATTO in particolare deve ascriversi il fatto di aver agito con superficialità e pressapochismo nell’accettare, quale responsabile del Settore Giovanile dell’ASD TORVISCOSA, di far effettuare per la sua società, al giovane Renzo MIGUELETTO, un allenamento-provino fidandosi esclusivamente di quanto prospettato dal ragazzo e da suo padre circa l’assenza di vincoli ostativi al sostenimento di attività sportiva in favore di della società per la quale egli MIATTO operava.
In definitiva la sua colpa consiste, come pacificamente si ricava dagli atti, nel non aver effettuato con la necessaria diligenza ed accuratezza, come al contrario avrebbe dovuto, gli opportuni ed indispensabili controlli volti a verificare l’esistenza di vincoli di natura contrattuale in essere tra il giovane ed altro sodalizio sportivo che se accertati (e di ciò egli avrebbe potuto agevolmente rendersi conto rivolgendosi al Comitato Regionale FVG -LND presso il quale era stata depositata e protocollata la richiesta di tesseramento pluriennale del MIGUELETTO con l’ASD OL3) non consentivano all’ASD TORVISCOSA di avvalersi in alcun modo delle prestazioni sportive di un giovane legato ad altra società calcistica.
A sfavore del MIATTO e della sua società di appartenenza milita, per di più, un altro precedente (v. C.U. n° 29 del 27.11.2008 – delibera della CDT relativa ad attività dell’ASD TORVISCOSA collegata al trasferimento e collocamento di giovani calciatori compiuta in modo non regolamentare con la collaborazione di un allenatore dell’ASD DONATELLO durante un periodo di squalifica dello stesso) che oltre a rafforzare il convincimento circa la sua responsabilità suscita non pochi sospetti circa l’esistenza di rapporti di cooperazione, non del tutto chiari, diretti al reclutamento di giovani calciatori, tra l’ASD TORVISCOSA e l’ASD DONATELLO di Udine; società quest’ultima anch’essa interessata, in origine, dalle indagini della Procura Federale ma rispetto alla quale l’organo inquirente non ha ritenuto di ravvisare elementi di responsabilità.
Pena equa per il MIATTO e per L’ASD TORVISCOSA per le violazioni ad essi rispettivamente ascrivibili è quella indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale – FVG visto l’art. 32 c. 2 del C.G.S., così decide:
1) Ritenuta del tutto insufficiente la prova in ordine alla sussistenza dei fatti loro rispettivamente ascritti, dichiara il non luogo a procedere nei confronti di Renzo MIGUELETTO e di Giancarlo MORETTI e, per l’effetto, il non luogo a procedere nei confronti dell’A.S.D. OL3;
2) Ritenuta la responsabilità di Nereo MIATTO (Responsabile del Settore Giovanile dell’ASD TORVISCOSA) in ordine ai fatti a lui ascritti, infligge allo stesso la inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC per il periodo di mesi 3 (tre) quindi fino al 19/02/2010;
3) Ritenuta la responsabilità diretta ed oggettiva dell’ A.S.D. TORVISCOSA in riferimento ai fatti ascritti a Nereo MIATTO (Responsabile del Settore Giovanile), infligge alla stessa l’ammenda di € 1.000,00 (mille/00 ).