RECLAMO N. 7 della società A.S.D. BRASIL ROCCELLA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 38 del 08 ottobre.2009. (Squalifica del calciatore Capitano CURTALE Francesco fino al O7.10.2010)
RECLAMO N. 7 della società A.S.D. BRASIL ROCCELLA
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale
n° 38 del 08 ottobre.2009. (Squalifica del calciatore Capitano CURTALE Francesco fino al O7.10.2010)
RECLAMO N. 8 della società A.S. VIBO CALCIO A 5
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale
n° 38 del 08 ottobre.2009. (Squalifica del calciatore CALLIPO Leonardo per TRE gare effettive e del Calciatore Capitano
MONTELEONE Saverio fino al O7.10.2010)
LA COMMISSIONE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
In via preliminare di procedere alla riunione dei reclami n. 7 e 8 per evidenti ragioni di connessione ed identità soggettiva ed
oggettiva, trattandosi di gravami relativi alla medesima gara;
RILEVATO
-che per i reclami n. 7 e 8 in merito alla squalifica dei calciatori capitano CURTALE Francesco e MONTELEONE Saverio sono
necessari ulteriori accertamenti;
considerato che la sanzione come sopra inflitta dal primo giudice al calciatore CALLIPO Leonardo, resosi responsabile di atti di
violenza nei confronti di un avversario mentre il giuoco si svolgeva in altre parte del campo, è congrua ed adeguata alla natura ed
alla entità dei fatti accertati;
P.Q.M.
Rigetta il reclamo n.8 relativamente alla squalifica del calciatore CALLIPO Leonardo.
Rinvia alla seduta del 26.10.2009 la discussione dei reclami per le squalifiche dei calciatori capitano CURTALE Francesco e
MONTELEONE Saverio.
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