COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 77 del 24/12/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ AMATORI PALIANO AVVERSO LA SQUALIFICA SINO

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 77 del 24/12/2009

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO DELLA SOCIETA’ AMATORI PALIANO AVVERSO LA SQUALIFICA SINO AL 31-12-2012 DEL CALCIATORE IMPEROLI MARCO PUBBLICATA SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 56 DEL 29-10-2009 DEL COMITATO REGIONALE LAZIO.

GARA AMATORI PALIANO - ALETRIUM CITTA’ CICLOPI DEL 25-10-2009 - CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

La Commissione Disciplinare visti gli atti ufficiali, letto il reclamo in epigrafe e sentito l’Arbitro in sede di audizione diretta;

rilevato che il reclamo tende ad addebitare gli incidenti avvenuti al termine della gara, da un lato al comportamento di tesserati della squadra avversaria che avrebbero tenuto un comportamento provocatorio e violento e dall’altro al direttore di gara che avrebbe consentito tale comportamento con una direzione troppo accondiscendente e ridimensiona l’atteggiamento dell’Imperoli quando dopo aver protestato a fine gara, mostrava al direttore di gara il suo tesserino della Polizia Penitenziaria, a dire della reclamante, solo per tranquillizzare l’Arbitro sulla sua qualifica e quindi sull’assenza di qualsiasi intento aggressivo da parte sua;

ritenuto per contro che la ricostruzione dei fatti, come emerge dal rapporto di gara ulteriormente precisato e confermato in sede di audizione diretta dall’Arbitro, porta a ritenere abbondantemente provata non solo l’aggressione al direttore di gara ma anche la gravissima minaccia fatta seguire, a conferma, dall’esibizione del tesserino al solo scopo di incutere nella vittima la ragionevole supposizione che il minacciante fosse effettivamente dotato di un’arma;

ritenuto quindi che la sanzione irrogata dal primo Giudice sia del tutto adeguata ai fatti e non meriti alcuna rivisitazione non essendo questa Commissione adusa a concedere “sconti” in presenza di fatti provati sia oggettivamente che soggettivamente e ritenuti di eccezionale gravità per la dinamica e per la qualità dei soggetti coinvolti;

DELIBERA

Di respingere il reclamo confermando la squalifica sino al 31-12-2012 del calciatore IMPEROLI Marco tesserato per la società Amatori Paliano.

La tassa reclamo va incamerata.

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