COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 77 del 24/12/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA A.S.D. REAL MARCONI ANZIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO D

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 77 del 24/12/2009

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO DELLA A.S.D. REAL MARCONI ANZIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.06.2011 DEL CALCIATORE FABRIZIO DEL SIGNORE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM.UFF. N.63 DEL 19.11.2009.( GARA  A.S.D. REAL MARCONI ANZIO - A.S.D. TRE CANCELLI  DEL 15.11.2009 - CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA  )

La Commissione Disciplinare territoriale,

letto il reclamo in epigrafe,

visti gli atti ufficiali,

osserva quanto segue:

A fine partita il calciatore  Del Signore Fabrizio, lanciava violentemente, dalla distanza di circa un metro , il pallone contro l’arbitro colpendolo alla schiena e provocandogli intenso dolore, oltre a proferire nei suoi confronti e verso tutta la categoria arbitrale, parole offensive.Lasciato il campo, il direttore di gara, causa il persistente dolore, si vedeva costretto a ricorrere alle cure dei sanitari  dell’Ospedale di Latina.La Società nel suo ricorso, dava una versione attenuata dei fatti ed escludendo la volontarietà del gesto messo in essere dal proprio tesserato, chiedeva la riduzione della squalifica  inflittagli.L’arbitro tuttavia nel suo referto ha riportato dettagliatamente l’azione violenta del calciatore che inequivocabilmente gli lanciava con i piedi, da una distanza di un metro il pallone, colpendolo al centro della schiena e procurandogli forte dolore.In tale contesto, il rapporto dell’arbitro, che appare  chiaro e ben circostanziato, costituisce piena prova di quanto in esso contenuto, (art.35.sub 1.1 del c.g.s.) e poiché il reclamo non ha introdotto, a giudizio di questo Organo, alcun elemento utile per una diversa interpretazione dei fatti, lo stesso ricorso deve essere rigettato, con conseguente conferma della squalifica, che peraltro risulta appropriata ed anzi appena congrua rispetto alla reale portata degli eventi.Considerato che il comportamento da sanzionare riveste carattere di particolare gravità, in riferimento all’azione effettivamente concretizzatesi che risulta offensiva  per la dignità e alle funzioni arbitrali, Tanto ritenuto per questi motivi,Respinge il reclamo e conferma la squalifica del calciatore Del Signore Fabrizio, , al 30.06.2011 come meglio al provvedimento adottato dal Giudice Sportivo del Comitato Regionale Lazio, L.N.D. con Com. uff. n.63 del 19.11.2009 alla pag. 29.La tassa reclamo versata va incamerata.

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