COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 77 del 24/12/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ SAN MICHELE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQU

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 77 del 24/12/2009

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO DELLA SOCIETA’ SAN MICHELE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE PINTI FRANCO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 69 DEL 3.12.2009

(Gara: SERMONETA – S. MICHELE del 29.11.2009 – Campionato I Categoria)

La Commissione Disciplinare

Visto il reclamo in epigrafe ed ascoltata la Società, nella persona del Presidente, in quale, confermando quanto già rappresentato nel reclamo originario, ha tenuto a precisare che all’atto  dell’espulsione il PINTI dava una semplice manata sul viso dell’avversario senza provocargli alcun danno fisico.

Tale atteggiamento è scaturito dal fatto che è stato rivolto ad un proprio compagno di origine brasiliana una espressione di contenuto razzista.

Chiede quindi la reclamante una rivisitazione del provvedimento adottato a carico del calciatore.

Questa Commissione Disciplinare Territoriale, preliminarmente fa presente che la prima giornata di squalifica il calciatore PINTI FRANCO l’ha scontata nella gara del 6.12.2009, a seguito della recidività in ammonizione comminatagli con il C.U. n. 63 del 3.12.2009 e che, peraltro, le successive tre gare da scontare iniziano con decorrenza dal 13.12.2009.

Aldilà della considerazione di cui sopra, questo Organo di Giustizia Sportiva ritiene che sanzione inflitta al calciatore PINTI FRANCO possa essere lievemente ridimensionata e ricondotta entro limiti di minore entità, in quanto l’episodio relativo al comportamento del PINTI non ha prodotto danni fisici tali all’avversario che ha potuto pertanto regolarmente continuare a partecipare alla gara in argomento.

Detto ciò, questa Commissione Disciplinare Territoriale

DELIBERA

Di accogliere il reclamo in argomento riducendo, per l’effetto, la squalifica del calciatore PINTI FRANCO da 3 a 2 gare effettive.

La tassa reclamo va restituita.

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