COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 77 del 24/12/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO  DELLA  SOCIETA’  REAL NEPI MONTEROSI  AVVERS

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 77 del 24/12/2009

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO  DELLA  SOCIETA'  REAL NEPI MONTEROSI  AVVERSO  IL  PROVVEDIMENTO  DI  INIBIZIONE  FINO  AL  19/2/2010  A  CARICO  DEL  DIRIGENTE  D'ANTONI FORTUNATO,  ADOTTATO  DAL  GIUDICE  SPORTIVO  DELLA DELEGAZIONE  PROVINCIALE DI VITERBO  CON  COMUNICATO  UFFICIALE  N.  20  DEL  19/11/09

( Gara: Real Nepi Monterosi  -  Canale Monterano  del  15/11/09  -  Camp.  GIOV.MI PROV. VT)

La Commissione Disciplinare;

visto il reclamo in epigrafe;

esaminati gli atti ufficiali;

ascoltata, come da richiesta, la Società interessata;

udito, in sede di supplemento di referto, l'arbitro, osserva:

A motivo del reclamo, la ricorrente ha dedotto che l'Arbitro sarebbe incorso in un errore di persona, avendo confuso il dirigente D'Antoni con uno dei dirigenti del Canale Monterano, che effettivamente  aveva colpito alla spalla un giocatore della Real Nepi Monterosi, già uscito dal campo in precedenza, che si trovava nei pressi dello spogliatoio, in abiti civili. Si è quindi chiesto l'annullamento del provvedimento disciplinare.

Ascoltato in sede di supplemento, l'Arbitro ha dichiarato che durante tutto l'incontro il dirigente della Soc. Real Nepi Monterosi Sig. D'Antoni Fortunato, aveva rivolto insulti all'allenatore, al dirigente, e ai giocatori della Soc. Canale Monterano, che si trovavano seduti in panchina. Al termine della gara, mentre uscivano dal terreno di gioco, aveva visto lo stesso dirigente D'Antoni, nel gesto di colpire, all'altezza della spalla, e con la mano chiusa a pugno, un giocatore delle squadra del Canale Monterano che si era appena tolto la maglietta. L'Arbitro ha inoltre precisato che tra i due, mentre abbandonavano il terreno di gioco, vi era già stato uno scambio di insulti.

Alla luce delle dichiarazioni rese dall'Arbitro, deve quindi escludersi ogni possibilità di errore per quanto concerne l'identità dell'autore del gesto di natura violenta, compiuto nei confronti di un giocatore della squadra avversaria, e pertanto ribadiva la gravità del comportamento posto in essere dal Dirigente D'Antoni, deve considerarsi del tutto congrua e adeguata la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo.

Tutto ciò premesso e ritenuto

DELIBERA

di respingere il reclamo e, per l'effetto, conferma l'inibizione del dirigente D'ANTONI FORTUNATO fino al 19 febbraio 2010.

La tassa di reclamo va incamerata.

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