COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 74 del 17/12/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ MINTURNO  AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQU

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 74 del 17/12/2009

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO DELLA SOCIETA’ MINTURNO  AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE  A CARICO DEL CALCIATORE CLAPIS JOSE CARLOS ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 27 DEL 26.11.2009

(Gara: MINTURNO – ATLETICO FERENTINO del 21.11.2009 – Campionato C5 C2)

La Commissione Disciplinare

Visto il reclamo in epigrafe;

esaminati gli atti ufficiali, osserva:

dalla documentazione in atti, con particolare riferimento al referto arbitrale e tenuto conto della fede privilegiata allo stesso riconosciuta dal C.G.S., si evince che l’episodio contestato al calciatore CLAPIS è stato visto e valutato dal Direttore di gara.

Pertanto, consegue che ai sensi dell’art. 35 comma 2 del C.G.S.  il DVD  allegato da parte della reclamante è inammissibile e che la condotta violenta del CLAPIS è stata equamente valutata dal Giudice Sportivo.

Si precisa che la parte reclamante non compariva all’udienza, facendo pervenire a mezzo fax espressa rinuncia all’audizione, sottoscritta dal Presidente Di Ciaccio.

Tanto premesso, la Commissione Disciplinare

DELIBERA

Di confermanre la squalifica per 5 gare a carico del calciatore CLAPIS JOSE CARLOS.

La tassa reclamo va incamerata.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it