COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 22 del 23 Settembre 2009 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO A.C. C
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 22 del 23 Settembre 2009
Delibera della Commissione Disciplinare
RICORSO A.C. CASSOLA SAN MARCO
Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 20 del 16/9/2009 –
Applicazione art. 17/5 C.G.S. Partita Colceresa – Cassola San Marco del 13/9/2009 – Trofeo Regione
Veneto – Società di 2^ Categoria
L’A.C. Cassola San Marco ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale Territoriale,
pubblicata nel Comunicato n. 20 del 16/9/2009, con la quale applicava a carico della reclamante il disposto di cui all’art.
17,comma 5 del C.G.S., assegnando la perdita della gara in oggetto con il punteggio di 0-3, per aver sostituito durante il
corso della gara stessa n. 6 giocatori (anzichè 5 come disposto dal Regolamento del 1° Turno di gare del Trofeo Regione
Veneto 2009/2010).
La Commissione Disciplinare
esaminato il ricorso ritualmente presentato dall’A.C. Cassola San Marco;
vista la documentazione ufficiale in atti e le controdeduzioni della Società Colceresa;
sentito personalmente l’arbitro che ha rilasciato un ulteriore supplemento di rapporto, nel quale ha confermato che l’A.C.
Cassola San Marco ha effettuato sei sostituzioni di calciatori, evidenziando i particolari, significativi, che il pubblico
mormorò sul numero dei cambi e che un calciatore della squadra del Colceresa pose al direttore di gara una domanda in
merito;
considerato il valore di prova privilegiata che il referto arbitrale riveste nel giudizio sportivo, ex art. 35.1.1. del C.G.S.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
• di rigettare il ricorso presentato dall’A.C. Cassola San Marco;
• di confermare l’applicazione dell’art. 17, comma 5 del C.G.S. a carico dell’A.C. Cassola San Marco che prevede la
sanzione della perdita della gara Colceresa – Cassola San Marco con il risultato di 0-3;
• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
• Alla luce delle ulteriori dichiarazioni rese dal direttore di gara avanti alla Commissione Disciplinare, si dispone la
trasmissione degli atti alla Procura Federale per le valutazioni di competenza.