COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 22 del 23 Settembre 2009 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO A.C. C

COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 22 del 23 Settembre 2009

Delibera della Commissione Disciplinare

RICORSO A.C. CASSOLA SAN MARCO

Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 20 del 16/9/2009 –

Applicazione art. 17/5 C.G.S. Partita Colceresa – Cassola San Marco del 13/9/2009 – Trofeo Regione

Veneto – Società di 2^ Categoria

L’A.C. Cassola San Marco ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale Territoriale,

pubblicata nel Comunicato n. 20 del 16/9/2009, con la quale applicava a carico della reclamante il disposto di cui all’art.

17,comma 5 del C.G.S., assegnando la perdita della gara in oggetto con il punteggio di 0-3, per aver sostituito durante il

corso della gara stessa n. 6 giocatori (anzichè 5 come disposto dal Regolamento del 1° Turno di gare del Trofeo Regione

Veneto 2009/2010).

La Commissione Disciplinare

esaminato il ricorso ritualmente presentato dall’A.C. Cassola San Marco;

vista la documentazione ufficiale in atti e le controdeduzioni della Società Colceresa;

sentito personalmente l’arbitro che ha rilasciato un ulteriore supplemento di rapporto, nel quale ha confermato che l’A.C.

Cassola San Marco ha effettuato sei sostituzioni di calciatori, evidenziando i particolari, significativi, che il pubblico

mormorò sul numero dei cambi e che un calciatore della squadra del Colceresa pose al direttore di gara una domanda in

merito;

considerato il valore di prova privilegiata che il referto arbitrale riveste nel giudizio sportivo, ex art. 35.1.1. del C.G.S.

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Territoriale

delibera

• di rigettare il ricorso presentato dall’A.C. Cassola San Marco;

• di confermare l’applicazione dell’art. 17, comma 5 del C.G.S. a carico dell’A.C. Cassola San Marco che prevede la

sanzione della perdita della gara Colceresa – Cassola San Marco con il risultato di 0-3;

• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.

• Alla luce delle ulteriori dichiarazioni rese dal direttore di gara avanti alla Commissione Disciplinare, si dispone la

trasmissione degli atti alla Procura Federale per le valutazioni di competenza.

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