COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 28 del 04 Novembre 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.1. OPPOSIZIONE U
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 28 del 04 Novembre 2009
Delibera della Commissione Disciplinare
6.2.1. OPPOSIZIONE U.S. FOEN
Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 25 del 14/10/2009 –
Squalifica per 7 giornate giocatore Zatta Miriano – Campionato 2^ Categoria
La Società U.S. Foen ha presentato opposizione avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale pubblicata nel
Comunicato n. 25 del 14/10/2009, con la quale adottava la squalifica di sette giornate a carico del giocatore Zatta Miriano
: “perché a gioco fermo teneva una condotta particolarmente violenta nei confronti di un avversario, colpendolo più volte
con il pallone; successivamente lo colpiva al petto con uno sputo, protestando infine per l’espulsione comminata dal
direttore di gara (ex art. 19,comma 4,lettera c) del C.G.S.).
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dalla Società Foen;
vista la documentazione ufficiale in atti;
sentito il rappresentante della Società opponente;
sentito per le vie brevi l’arbitro, il quale ha confermato di avere visto il calciatore Zatta Miriano sputare addosso
all’avversario e di avere avuto anche modo di constatarne gli effetti sulla maglietta di quest’ultimo;
considerato peraltro che lo sputo é da ritenersi atto violento e che a tale condotta va sommato l’atteggiamento in
precedenza tenuto, consistito nel fatto che lo Zatta ha colpito l’avversario scagliandogli il pallone al basso ventre;
ritenuta congrua agli accadimenti la sanzione comminata allo Zatta dal Giudice Sportivo di primo grado
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
• di respingere l’opposizione presentata dall’U.S.Foen;
• di confermare la sanzione della squalifica per sette giornate a carico del calciatore Zatta Miriano;
• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.