COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 28 del 04 Novembre 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.1. OPPOSIZIONE U

COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 28 del 04 Novembre 2009

Delibera della Commissione Disciplinare

6.2.1. OPPOSIZIONE U.S. FOEN

Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 25 del 14/10/2009 –

Squalifica per 7 giornate giocatore Zatta Miriano – Campionato 2^ Categoria

La Società U.S. Foen ha presentato opposizione avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale pubblicata nel

Comunicato n. 25 del 14/10/2009, con la quale adottava la squalifica di sette giornate a carico del giocatore Zatta Miriano

: “perché a gioco fermo teneva una condotta particolarmente violenta nei confronti di un avversario, colpendolo più volte

con il pallone; successivamente lo colpiva al petto con uno sputo, protestando infine per l’espulsione comminata dal

direttore di gara (ex art. 19,comma 4,lettera c) del C.G.S.).

La Commissione Disciplinare Territoriale

esaminato il ricorso presentato dalla Società Foen;

vista la documentazione ufficiale in atti;

sentito il rappresentante della Società opponente;

sentito per le vie brevi l’arbitro, il quale ha confermato di avere visto il calciatore Zatta Miriano sputare addosso

all’avversario e di avere avuto anche modo di constatarne gli effetti sulla maglietta di quest’ultimo;

considerato peraltro che lo sputo é da ritenersi atto violento e che a tale condotta va sommato l’atteggiamento in

precedenza tenuto, consistito nel fatto che lo Zatta ha colpito l’avversario scagliandogli il pallone al basso ventre;

ritenuta congrua agli accadimenti la sanzione comminata allo Zatta dal Giudice Sportivo di primo grado

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Territoriale

delibera

• di respingere l’opposizione presentata dall’U.S.Foen;

• di confermare la sanzione della squalifica per sette giornate a carico del calciatore Zatta Miriano;

• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.

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