COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 22 del 23 Settembre 2009 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DEL
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 22 del 23 Settembre 2009
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE
nei confronti :
• del Sig. Luca MAGNAGO Presidente Pol. S.Giovanni Battista
• della Società Pol. S.Giovanni Battista - Chioggia
La Procura Federale con atto del 25/8/2009, ha deferito al giudizio della Commissione Disciplinare Territoriale i seguenti
soggetti :
il Sig. Luca MAGNAGO (Presidente Pol. S.Giovanni Battista)
per rispondere di avere, benché già colpito da provvedimento di inibizione a tutto il 31/12/2009, rivolto frasi ingiuriose e
minacciose direttamente nei confronti dell’arbitro Sig. Stevanato Dimitri della Sezione AIA di Mestre , durante ed al
termine della gara S.Giovanni Battista-Malcontenta del Campionato di 3^ Categoria, disputata a Chioggia in data
26.4.2009;
la Società Pol. S. Giovanni Battista
per rispondere della violazione di cui all’art. 4,comma 1 del C.G.S. in relazione alla condotta disciplinarmente rilevante
ascritta al suo Presidente e Legale rappresentante.
Il deferimento é fondato sui seguenti motivi :
“Il Vice Procuratore Federale,
letta la relazione del Collaboratore della Procura Federale e la documentazione alla stessa allegata che forma parte
integrante del presente provvedimento, relativa al comportamento ingiurioso tenuto dal Sig. Magnago Luca, Presidente
pro tempore della Società Polisportiva S.Giovanni Battista nella stagione sportiva 2008/2009, nei confronti dell’arbitro Sig.
Stevanato Dimitri della Sezione AIA di Mestre sia durante che al termine della gara del Campionato di 3^ Categoria,
Girone A, S.Giovanni Battista=Malcontenta disputata in Chioggia in data 26/4/2009;
ritenuto che il Sig. Magnago Luca – peraltro abusivamente presente dapprima in prossimità del terreno di gioco e
successivamente all’interno degli spogliatoi in quanto colpito dalla sanzione della inibizione fino al 3112.2009 irrogatagli
dalla C.D.T. presso il C.R.Veneto (vedasi C.U. nr. 17 del 12.9.2007) – sia nel corso del primo tempo che al termine della
gara in premessa indicata abbia posto in essere un contegno palesemente ingiurioso e minaccioso profferendo
all’indirizzo dell’arbitro le seguenti espressioni : “Sei un farabutto, coglione, ti aspetto fuori”, nonché : “Sei un deficiente,
figlio di puttana, ti aspettiamo fuori, vai via col 113 oggi”;
atteso, che la precisa e dettagliata denunzia effettuata dall’arbitro Stevanato con il supplemento del rapporto di gara ha
trovato sostanziale conferma, nel corso dell’audizione innanzi al Collaboratore della Procura Federale, nelle dichiarazioni
rese dal Dirigente della Polisportiva S.Giovanni Battista Penzo Franco;
atteso, altresì, che lo stesso Sig. Penzo – pur tra non poche reticenze – ha consentito di ricostruire con sufficiente
esattezza le varie fasi dei concitati episodi nel corso della gara S.Giovanni Battista=Malcontenta del 26.4.2009 nonché al
termine della stessa, conferendo al Collaboratore di questo Ufficio elementi utili alla identificazione dell’autore dei
summenzionati censurabili comportamenti nella persona del Sig. Magnago Luca;
considerato che il predetto Sig. Magnago Luca, come innanzi detto, era già stato sanzionato dalla C.D.T. presso il C.R.
Veneto con l’inibizione fino al 21.12.2009 per condotta analoga a quella oggetto del presente deferimento, per cui il suo
comportamento deve essere valutato anche ai sensi dell’art. 22, comma 8 del C.G.S., oltre che per gli effetti di cui all’art.
21,comma 1 dello stesso Codice;
ritenuto che la condotta sopra descritta, ascrivibile al Sig. Magnago Luca pur i costanza di provvedimento inibitorio, integri
gli estremi della violazione di cui all’art. 1 del C.G.S. con riferimento anche all’art. 22, comma 8 del C.G.S., nonché la
violazione dell’art. 4, comma 1 del C.G.S. a titolo di responsabilità oggettiva a carico della Società Polisportiva S.Giovanni
Battista di Chioggia in conseguenza della condotta ascritta al proprio Presidente e legale rappresentante”.
La Commissione Disciplinare, preliminarmente, ha rilevato la ritualità del deferimento e della fissazione dell'odierna
udienza.
AI dibattimento del 22/9/2009 i soggetti deferiti non si sono presentati, seppure regolarmente convocati.
Il Dott. Salvatore SCIUTO, Rappresentante della Procura Federale, considerata la pacificità degli addebiti e la recidiva
specifica in cui é incorso il Sig. Magnago Luca, chiede le seguenti sanzioni :
• a carico del Sig. Luca Magnago Presidente Pol. S.Giovanni Battista: la sanzione della inibizione per un anno,
decorrente dalla scadenza della precedente inibizione e cioé dal 1°/1 al 31/12/2010;
• a carico della Società Pol. S.Giovanni Battista – Chioggia : la sanzione della ammenda di €
1.000,00.-
La Commissione Disciplinare Territoriale
ritenuta la pacifica sussistenza delle violazioni rispettivamente imputate ai soggetti deferiti, sulla scorta delle acquisizioni
documentali della Procura Federale in atti, nonché la congruità delle sanzioni chieste dalla stessa Procura Federale,
anche in considerazione della recidiva specifica in cui é incorso il Sig. Magnago Luca
dispone
l’applicazione delle seguenti sanzioni :
• a carico del Sig. Luca Magnago Presidente Pol. S.Giovanni Battista : la sanzione della inibizione per un
anno, decorrente dalla scadenza della precedente inibizione e cioé dal 1°/1 al 31/12/2010;
• a carico della Società Pol. S.Giovanni Battista – Chioggia : la sanzione della ammenda di €
1.000,00.-