COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 25 del 14 Ottobre 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.1. OPPOSIZIONE A.S.D
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 25 del 14 Ottobre 2009
Delibera della Commissione Disciplinare
4.2.1. OPPOSIZIONE A.S.D. CEREA
Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 24 del 7/10/2009 –
Squalifica per quattro giornate giocatore Doardo Andrea – Campionato di Eccellenza
La Società A.S.D. Cerea ha presentato opposizione avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale Territoriale,
pubblicata nel Comunicato n. 24 del 7/10/2009, con la quale ha adottato la sanzione della squalifica per quattro giornate
a carico del calciatore Doardo Andrea per : “per reiterato grave contegno irriguardoso nonché offensivo nei confronti
dell’arbitro”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso ritualmente presentato dall’ASD Cerea;
vista la documentazione ufficiale in atti;
sentito il legale della Società ricorrente munito di delega;
sentito per le vie brevi l’arbitro che ha confermato il comportamento irriguardoso del giocatore Doardo Andrea nei suoi
confronti, pur escludendo un atteggiamento di tipo violento, seppur ostruzionistico;
considerato che alla luce delle precisazioni fornite dall’arbitro é possibile espungere profili qualificatori di violenza nella
fattispecie e che dunque appare congruo un ridimensionamento della sanzione comminata
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
• di parzialmente accogliere l’opposizione presentata dall’ASD Cerea;
• di ridurre a tre giornate la sanzione della squalifica a carico del calciatore Doardo Andrea.
• La tassa reclamo non é stata versata.