COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 26 del 21 Ottobre 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.2. OPPOSIZIONE A.S.D

COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 26 del 21 Ottobre 2009

Delibera della Commissione Disciplinare

5.2.2. OPPOSIZIONE A.S.D. JUVENTINA VALPANTENA

Avverso delibera Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 18

del 14/10/2009 – Sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3 incontro Corbiolo-Juventina

Valpantena del 10/10/2009, penalizzazione di 1 punto in classifica, ammenda di € 10,00 –– Torneo

Esordienti

La Società ASD Juventina Valpantena ha presentato opposizione avverso le delibera del Giudice Sportivo del Comitato

Provinciale di Verona, pubblicate nel Comunicato n. 18 del 14/10/2009, con le quali adottava le seguenti sanzioni :

- sanzione sportiva della perdita della gara relativa all’incontro in epigrafe;

- penalizzazione di un punto in classifica;

- Ammenda di € 10,00 (prima rinuncia)

perché dal rapporto arbitrale il G.S. rilevava che “dopo il regolamentare tempo di attesa, la Società Juventina Valpantena

non si é presentata in campo”.

La Commissione Disciplinare Territoriale

esaminata l’opposizione presentata dall’ASD Juventina Valpantena

vista la documentazione ufficiale in atti;

esperiti i necessari accertamenti, dai quali é risultato che in effetti la Società opponente non ha presentato i documenti

atti a identificare i giocatori che dovevano partecipare all’incontro preso in esame, motivo per cui il direttore di gara non

ha potuto dare inizio alla disputa dell’incontro;

pur considerata la buona fede evidenziata dalla Società in ricorso, le sanzioni comminate in primo grado appaiono

congrue alla fattispecie.

Dal provvedimento del G.S. deve essere, invece, rettificata la motivazione, nella parte in cui fa riferimento alla mancata

presenza in campo della Società reclamante, i cui giocatori e dirigenti erano, invece, effettivamente presenti ed in tenuta

di gioco, ma come detto, sprovvisti dei titoli legittimati

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare

delibera

• di respingere l’opposizione presentata dall’A.S.D. Juventina Valpantena;

• di confermare la sanzione sportiva della perdita della gara a carico della Soc. Juventina Valpantena, omologando

l’incontro c.s. : Corbiolo – Juventina Valpantena 3 – 0,

• di confermare l’applicazione di 1 punto in classifica;

• di confermare la sanzione dell’ammenda di € 10,00;

• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it