COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 27 del 28 Ottobre 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.6. OPPOSIZIONE U.S.D

COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 27 del 28 Ottobre 2009

Delibera della Commissione Disciplinare

4.2.6. OPPOSIZIONE U.S.D. MAERNE

Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Venezia di cui al Comunicato n. 13 del

30/9/2009 – Carico degli eventuali danni alle strutture del campo della Soc. Marghera; Inibizione sino al

28/10/2009 Dirigente Anoè Paolo e Massaggiatore Codato Tiziano; Squalifica sino al 16/11/2009

Allenatore Vio Maurizio: Squalifica sino al 30/9/2010 Calciatore Aiolo Alberto – Campionato Provinciale

Juniores

La Società USD Maerne ha presentato opposizione avverso le delibere del Giudice Sportivo della Delegazione

Provinciale di Venezia, pubblicate nel Comunicato n. 13 del 30/9/2009, con le quali adottava i seguenti provvedimenti

disciplinari :

Inibizione sino al 28/10/2009 a carico del dirigente Anoé Paolo e del massaggiatore Codato Tiziano;

Squalifica sino 16/11/2009 a carico dell’allenatore Vio Maurizio : “perché al termine della gara offendeva pesantemente e

reiteratamente l’arbitro”.

Squalifica sino al 30/09/2010 a carico del calciatore Aiolo Alberto : “perché al termine della gara si avvicinava in modo

minaccioso inveendo contro l’arbitro e, divincolandosi dai compagni, lo colpiva violentemente con una testata sulla fronte

causandogli uno stordimento. Il giocatore continuava successivamente ad offendere e minacciare con linguaggio

blasfemo il direttore di gara”;

“Eventuali danni agli spogliatoi richiesti dalla Società Marghera, causati dai giocatori della Soc. Maerne saranno posti a

carico della stessa Società Maerne”.

La Commissione Disciplinare Territoriale

preliminarmente dichiara inammissibile il ricorso nella parte riguardante la sanzione della inibizione sino al 28/10/2009 a

carico del dirigente Anoé Paolo e del massaggiatore Codato Tiziano, perché provvedimenti inoppugnabili (non superando

un mese) in base a quanto disposto dall’art. 45,3° comma, lettera b) del C.G.S.;

esaminato il ricorso presentato dalla Società Maerne per le rimanenti sanzioni disciplinari;

vista la documentazione ufficiale in atti;

sentito personalmente l’arbitro che, in sede di audizione avanti la C.D.T., ha ribadito integralmente quanto già

dettagliatamente descritto e relativo alle condotte contestate, nel proprio referto di gara;

considerato inoltre che il referto arbitrale, ai sensi dell’art. 35, comma 1.1. del Codice di Giustizia Sportiva, fa piena prova

circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare;

ritenute congrue, alla luce di quanto sopra, le sanzioni assunte dal Giudice Sportivo

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Territoriale

delibera

di respingere l’opposizione presentata dall’U.S.D. Maerne;

di confermare la sanzione della squalifica sino al 16/11/2009 a carico dell’allenatore Vio Maurizio

di confermare la sanzione della squalifica sino al 30/09/2010 a carico del calciatore Aiolo Alberto

di confermare di porre a carico dell’USD Maerne i danni arrecati agli spogliatoi della Soc. Marghera;

di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.

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