COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 27 del 28 Ottobre 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.6. OPPOSIZIONE U.S.D
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 27 del 28 Ottobre 2009
Delibera della Commissione Disciplinare
4.2.6. OPPOSIZIONE U.S.D. MAERNE
Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Venezia di cui al Comunicato n. 13 del
30/9/2009 – Carico degli eventuali danni alle strutture del campo della Soc. Marghera; Inibizione sino al
28/10/2009 Dirigente Anoè Paolo e Massaggiatore Codato Tiziano; Squalifica sino al 16/11/2009
Allenatore Vio Maurizio: Squalifica sino al 30/9/2010 Calciatore Aiolo Alberto – Campionato Provinciale
Juniores
La Società USD Maerne ha presentato opposizione avverso le delibere del Giudice Sportivo della Delegazione
Provinciale di Venezia, pubblicate nel Comunicato n. 13 del 30/9/2009, con le quali adottava i seguenti provvedimenti
disciplinari :
Inibizione sino al 28/10/2009 a carico del dirigente Anoé Paolo e del massaggiatore Codato Tiziano;
Squalifica sino 16/11/2009 a carico dell’allenatore Vio Maurizio : “perché al termine della gara offendeva pesantemente e
reiteratamente l’arbitro”.
Squalifica sino al 30/09/2010 a carico del calciatore Aiolo Alberto : “perché al termine della gara si avvicinava in modo
minaccioso inveendo contro l’arbitro e, divincolandosi dai compagni, lo colpiva violentemente con una testata sulla fronte
causandogli uno stordimento. Il giocatore continuava successivamente ad offendere e minacciare con linguaggio
blasfemo il direttore di gara”;
“Eventuali danni agli spogliatoi richiesti dalla Società Marghera, causati dai giocatori della Soc. Maerne saranno posti a
carico della stessa Società Maerne”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
preliminarmente dichiara inammissibile il ricorso nella parte riguardante la sanzione della inibizione sino al 28/10/2009 a
carico del dirigente Anoé Paolo e del massaggiatore Codato Tiziano, perché provvedimenti inoppugnabili (non superando
un mese) in base a quanto disposto dall’art. 45,3° comma, lettera b) del C.G.S.;
esaminato il ricorso presentato dalla Società Maerne per le rimanenti sanzioni disciplinari;
vista la documentazione ufficiale in atti;
sentito personalmente l’arbitro che, in sede di audizione avanti la C.D.T., ha ribadito integralmente quanto già
dettagliatamente descritto e relativo alle condotte contestate, nel proprio referto di gara;
considerato inoltre che il referto arbitrale, ai sensi dell’art. 35, comma 1.1. del Codice di Giustizia Sportiva, fa piena prova
circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare;
ritenute congrue, alla luce di quanto sopra, le sanzioni assunte dal Giudice Sportivo
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
di respingere l’opposizione presentata dall’U.S.D. Maerne;
di confermare la sanzione della squalifica sino al 16/11/2009 a carico dell’allenatore Vio Maurizio
di confermare la sanzione della squalifica sino al 30/09/2010 a carico del calciatore Aiolo Alberto
di confermare di porre a carico dell’USD Maerne i danni arrecati agli spogliatoi della Soc. Marghera;
di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.