COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 27 del 28 Ottobre 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.4. OPPOSIZIONE A.C.D
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 27 del 28 Ottobre 2009
Delibera della Commissione Disciplinare
4.2.4. OPPOSIZIONE A.C.D. SAN FORTUNATO BASSANO
Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 24 del 7/10/2009 –
Applicazione art. 17 C.G.S. gara S.Fortunato Bassano–Sarcedo del 4/10/2009; Inibizione dirigente
accompagnatore Alessio Massimo sino al 19/10/2009 – Campionato di 1^ Categoria
La Società A.C.D. ha presentato opposizione avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale Territoriale, pubblicate
nel Comunicato n. 24 del 7/10/2009, con le quali adottava i seguenti provvedimenti :
- a carico dell’ACD San Fortunato la sanzione sportiva della perdita della gara in epigrafe per 0-3 (v. art. 17 C.G.S.), per
aver effettuato nel corso dell’incontro la sostituzione di n. 4 giocatori anziché 3, come previsto dal vigente Regolamento
pubblicato sul Comunicato n. 1 dell’1/7/2009;
- inibizione a carico del dirigente accompagnatore Alessio Massimo sino al 19/10/2009.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso ritualmente presentato dall’ACD San Fortunato Bassano;
vista la documentazione ufficiale in atti e il supplemento del rapporto reso dall’arbitro;
sentito personalmente il direttore di gara che ha confermato integralmente, nell’audizione avanti la C.D.T. , il rapporto di
gara ed in particolare l’avvenuta sostituzione di quattro giuocatori in luogo di tre;
considerate che le circostanze poste a fondamento della decisione del Giudice Sportivo di primo grado trovano conferma
nelle plurime attestazioni rese dall’arbitro;
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
• di respingere l’opposizione presentata dall’ACD San Fortunato Bassano;
• di confermare la sanzione sportiva della perdita della gara a carico dell’ACD San Fortunato, omologando la gara
presa in esame c.s.: San Fortunato – Sarcedo 0-3;
• di confermare la sanzione della inibizione a carico del dirigente accompagnatore Alessio Massimo (sino al
19/10/2009).
• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.