COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 27 del 28 Ottobre 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.4. OPPOSIZIONE A.C.D

COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 27 del 28 Ottobre 2009

Delibera della Commissione Disciplinare

4.2.4. OPPOSIZIONE A.C.D. SAN FORTUNATO BASSANO

Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 24 del 7/10/2009 –

Applicazione art. 17 C.G.S. gara S.Fortunato Bassano–Sarcedo del 4/10/2009; Inibizione dirigente

accompagnatore Alessio Massimo sino al 19/10/2009 – Campionato di 1^ Categoria

La Società A.C.D. ha presentato opposizione avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale Territoriale, pubblicate

nel Comunicato n. 24 del 7/10/2009, con le quali adottava i seguenti provvedimenti :

- a carico dell’ACD San Fortunato la sanzione sportiva della perdita della gara in epigrafe per 0-3 (v. art. 17 C.G.S.), per

aver effettuato nel corso dell’incontro la sostituzione di n. 4 giocatori anziché 3, come previsto dal vigente Regolamento

pubblicato sul Comunicato n. 1 dell’1/7/2009;

- inibizione a carico del dirigente accompagnatore Alessio Massimo sino al 19/10/2009.

La Commissione Disciplinare Territoriale

esaminato il ricorso ritualmente presentato dall’ACD San Fortunato Bassano;

vista la documentazione ufficiale in atti e il supplemento del rapporto reso dall’arbitro;

sentito personalmente il direttore di gara che ha confermato integralmente, nell’audizione avanti la C.D.T. , il rapporto di

gara ed in particolare l’avvenuta sostituzione di quattro giuocatori in luogo di tre;

considerate che le circostanze poste a fondamento della decisione del Giudice Sportivo di primo grado trovano conferma

nelle plurime attestazioni rese dall’arbitro;

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Territoriale

delibera

• di respingere l’opposizione presentata dall’ACD San Fortunato Bassano;

• di confermare la sanzione sportiva della perdita della gara a carico dell’ACD San Fortunato, omologando la gara

presa in esame c.s.: San Fortunato – Sarcedo 0-3;

• di confermare la sanzione della inibizione a carico del dirigente accompagnatore Alessio Massimo (sino al

19/10/2009).

• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.

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