COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 27 del 28 Ottobre 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.2. RICORSO U.S.D. M
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 27 del 28 Ottobre 2009
Delibera della Commissione Disciplinare
4.2.2. RICORSO U.S.D. MIRANESE
Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 25 del 14/10/2009 –
Applicazione art. 17/5 C.G.S. Partita Miranese – S.Donà dell’11/10/2009 – Campionato di Eccellenza
L’U.S.D. Miranese ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale Territoriale, pubblicata nel
Comunicato n. 25 del 14/10/2009, con la quale applicava a carico della reclamante il disposto di cui all’art. 17,comma 5
del C.G.S. e art. 34 bis delle NOIF, assegnando la perdita della gara in oggetto con il punteggio di 0-3, per non aver
ottemperato alla disposizione che prevede l’impiego, per l’intera durata della gara, di due giocatori rientranti nelle
seguenti fasce di età :
- n. 1 atleta nato dal 1° gennaio 1990 in poi
- n. 1 atleta nato dal 1° gennaio 1991 in poi.
La Commissione Disciplinare
esaminato il ricorso ritualmente presentato dall’U.S.D. Miranese;
vista la documentazione ufficiale in atti;
sentito per le vie brevi l’arbitro che ha rilasciato un supplemento di rapporto dove ha chiarito che al 1’ del 2° tempo il
giocatore Lonardi Stefano (nato 19/5/1990) é stato sostituito con il calciatore Vettorello Filippo (nato 20/7/1990) e non con
il calciatore Zen Federico, come precedentemente erroneamente indicato,
considerata regolare, alla luce di quanto sopra, la partita presa in esame, in quanto la Società opponente ha adempiuto
alla regola in questione vertente sull’impiego per l’intera durata dell’incontro, di almeno due giocatori nati negli anni 1990
e 1991
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
• di accogliere il ricorso presentato dall’U.S.D. Miranese;
• di omologare la gara come segue : Miranese – S.Donà 1922 0 - 1 (punteggio ottenuto in campo).
La tassa reclamo non é stata versata.