COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 28 del 04 Novembre 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.5. OPPOSIZIONE ASD.

COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 28 del 04 Novembre 2009

Delibera della Commissione Disciplinare

6.2.5. OPPOSIZIONE ASD.US ALTO ASTICO E POSINA

Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale Delegazione Provinciale di Vicenza di cui al Comunicato

n. 15 del 14/10/2009 – Applicazione art. 17/5 C.G.S. gara Alto Astico e Posina Ammenda di € 55,00 –

S.Sebastiano Thiene del 4/10/2009 - Campionato Provinciale Allievi

La Società ASD.US Alto Astico e Posina ha presentato opposizione avverso la delibera del Giudice Sportivo Territoriale,

della Delegazione Provinciale di Vicenza pubblicata nel Comunicato n. 15 del 14/10/2009, con la quale adottava a suo

carico la sanzione sportiva della perdita della gara in epigrafe per 0-3 (v. art. 17/5 C.G.S.) e sanzione dell’ammenda di €

55,00 per aver Impiegato il calciatore Striano Pasquale in posizione irregolare agli effetti del tesseramento.

La Commissione Disciplinare Territoriale

esaminato il ricorso ritualmente presentato dall’ASD US Alto Astico e Posina;

vista la documentazione ufficiale in atti;

effettuati accertamenti presso l’Ufficio Tesseramento del C.R. Veneto, dai quali é risultato che il calciatore Striano

Pasquale (nato il 27/2/1993) é stato regolarmente tesserato, con decorrenza 18/09/2009, dalla Società opponente a

seguito di trasferimento intercorso con l’A.C. Thiene;

considerata regolare, alla luce di quanto sopra esposto, la gara presa oggi in esame

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Territoriale

delibera

• di accogliere l’opposizione presentata dall’ASD Alto Astico e Posina;

• di confermare la validità della gara Alto Astico e Posina – S.Sebastiano Thiene con il risultato di 3 – 1 (punteggio

acquisito in campo);

• di annullare la sanzione dell’ammenda di € 55,00 a carico della Soc. Alto Astico e Posina.

La tassa reclamo non é stata versata.

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