COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 28 del 04 Novembre 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.5. OPPOSIZIONE ASD.
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 28 del 04 Novembre 2009
Delibera della Commissione Disciplinare
6.2.5. OPPOSIZIONE ASD.US ALTO ASTICO E POSINA
Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale Delegazione Provinciale di Vicenza di cui al Comunicato
n. 15 del 14/10/2009 – Applicazione art. 17/5 C.G.S. gara Alto Astico e Posina Ammenda di € 55,00 –
S.Sebastiano Thiene del 4/10/2009 - Campionato Provinciale Allievi
La Società ASD.US Alto Astico e Posina ha presentato opposizione avverso la delibera del Giudice Sportivo Territoriale,
della Delegazione Provinciale di Vicenza pubblicata nel Comunicato n. 15 del 14/10/2009, con la quale adottava a suo
carico la sanzione sportiva della perdita della gara in epigrafe per 0-3 (v. art. 17/5 C.G.S.) e sanzione dell’ammenda di €
55,00 per aver Impiegato il calciatore Striano Pasquale in posizione irregolare agli effetti del tesseramento.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso ritualmente presentato dall’ASD US Alto Astico e Posina;
vista la documentazione ufficiale in atti;
effettuati accertamenti presso l’Ufficio Tesseramento del C.R. Veneto, dai quali é risultato che il calciatore Striano
Pasquale (nato il 27/2/1993) é stato regolarmente tesserato, con decorrenza 18/09/2009, dalla Società opponente a
seguito di trasferimento intercorso con l’A.C. Thiene;
considerata regolare, alla luce di quanto sopra esposto, la gara presa oggi in esame
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
• di accogliere l’opposizione presentata dall’ASD Alto Astico e Posina;
• di confermare la validità della gara Alto Astico e Posina – S.Sebastiano Thiene con il risultato di 3 – 1 (punteggio
acquisito in campo);
• di annullare la sanzione dell’ammenda di € 55,00 a carico della Soc. Alto Astico e Posina.
La tassa reclamo non é stata versata.