COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 28 del 04 Novembre 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.4. OPPOSIZIONE A.S.

COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 28 del 04 Novembre 2009

Delibera della Commissione Disciplinare

6.2.4. OPPOSIZIONE A.S.D. TARZO REVINE LAGO

Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Treviso di cui al Comunicato n. 16 del

25/10/2009 – Applicazione art. 17/1 del C.G.S. gara Tarzo Revine Lago – Castion del 14/10/2009 – Coppa

Provincia di Treviso

La Società ASD Tarzo Revine Lago ha presentato opposizione avverso la delibera del Giudice Sportivo della

Delegazione Provinciale di Treviso, pubblicata nel Comunicato n. 16 del 25/10/2009, con la quale applicava il disposto di

cui all’art. 17,comma 1 del C.G.S. (sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3) per la gara in epigrafe perché : “la

gara in oggetto é stata momentaneamente sospesa a causa di blackout elettrico, verificatosi nel terreno di gioco al 45’ del

2° tempo, quando l’arbitro aveva decretato di dover recuperare 5 minuti di gioco. Attesi ulteriori 20 minuti, constatata la

mancanza di illuminazione e pertanto l’impossibilità di portare a termine la gara, decretava la sospensione definitiva della

stessa”.

La Commissione Disciplinare Territoriale

esaminata l’opposizione presentata dall’ASD Tarzo Revine Lago e la documentazione ufficiale in atti;

considerata l’ora tarda in cui la gara é stata momentaneamente sospesa;

atteso che, anche nel ricorso inoltrato dal Tarzo Revine Lago non viene in alcun modo evidenziato che il direttore di gara

fosse stato informato e reso edotto delle iniziative assunte per ovviare all’inconveniente rappresentato dallo spegnimento

dell’impianto di illuminazione, né dell’esito che tali iniziative potevano avere, si può ritenere congruo il tempo di attesa

mantenuto dal direttore di gara

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Territoriale

delibera

• di respingere l’opposizione presentata dall’A.S.D. Tarzo Revine Lago;

• di confermare a carico della Società Tarzo Revine Lago l’applicazione dell’art. 17/1 del C.G.S (sanzione sportiva della

perdita della gara), omologando l’incontro in esame c.s. : Tarzo Revine Lago – Castion 0 – 3:

• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.

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