COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 28 del 04 Novembre 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.4. OPPOSIZIONE A.S.
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 28 del 04 Novembre 2009
Delibera della Commissione Disciplinare
6.2.4. OPPOSIZIONE A.S.D. TARZO REVINE LAGO
Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Treviso di cui al Comunicato n. 16 del
25/10/2009 – Applicazione art. 17/1 del C.G.S. gara Tarzo Revine Lago – Castion del 14/10/2009 – Coppa
Provincia di Treviso
La Società ASD Tarzo Revine Lago ha presentato opposizione avverso la delibera del Giudice Sportivo della
Delegazione Provinciale di Treviso, pubblicata nel Comunicato n. 16 del 25/10/2009, con la quale applicava il disposto di
cui all’art. 17,comma 1 del C.G.S. (sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3) per la gara in epigrafe perché : “la
gara in oggetto é stata momentaneamente sospesa a causa di blackout elettrico, verificatosi nel terreno di gioco al 45’ del
2° tempo, quando l’arbitro aveva decretato di dover recuperare 5 minuti di gioco. Attesi ulteriori 20 minuti, constatata la
mancanza di illuminazione e pertanto l’impossibilità di portare a termine la gara, decretava la sospensione definitiva della
stessa”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminata l’opposizione presentata dall’ASD Tarzo Revine Lago e la documentazione ufficiale in atti;
considerata l’ora tarda in cui la gara é stata momentaneamente sospesa;
atteso che, anche nel ricorso inoltrato dal Tarzo Revine Lago non viene in alcun modo evidenziato che il direttore di gara
fosse stato informato e reso edotto delle iniziative assunte per ovviare all’inconveniente rappresentato dallo spegnimento
dell’impianto di illuminazione, né dell’esito che tali iniziative potevano avere, si può ritenere congruo il tempo di attesa
mantenuto dal direttore di gara
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
• di respingere l’opposizione presentata dall’A.S.D. Tarzo Revine Lago;
• di confermare a carico della Società Tarzo Revine Lago l’applicazione dell’art. 17/1 del C.G.S (sanzione sportiva della
perdita della gara), omologando l’incontro in esame c.s. : Tarzo Revine Lago – Castion 0 – 3:
• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.