COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 28 del 04 Novembre 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.3. OPPOSIZIONE Z

COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 28 del 04 Novembre 2009

Delibera della Commissione Disciplinare

6.2.3. OPPOSIZIONE ZERO BRANCO F.B.C. 1932

Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Treviso di cui al Comunicato n. 15 del

14/10/2009 – Inibizione sino all’11/11/2009 Sig. Boldrin Andrea – Campionato Juniores Provinciale

La Commissione Disciplinare Territoriale non prende in esame l’opposizione presentata dalla Società Zero Branco F.B.C.

1932 riguardante il provvedimento disciplinare in epigrafe e la dichiara inammissibile.

Infatti l’inibizione a carico del Sig. Boldrin Andrea non é sanzione impugnabile (non superando un mese) in base a quanto

disposto dall’art. 45, 3° comma, lettera b) del Codice di Giustizia Sportiva.

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Territoriale

delibera

• di respingere l’opposizione presentata dalla Società Zero Branco F.B.C. 1932;

• di confermare la sanzione della inibizione sino all’11/11/2009 a carico del dirigente Boldrin Andrea;

• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it