COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 28 del 04 Novembre 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.2. OPPOSIZIONE A.S.
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 28 del 04 Novembre 2009
Delibera della Commissione Disciplinare
6.2.2. OPPOSIZIONE A.S.D. SAN CARLO PONTEVI
Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 16 del
21/10/2009 – Applicazione art. 17/1 del C.G.S. gara San Carlo Pontevi – Vigodarzere del 10/10/2009 –
Campionato Provinciale Juniores
La Società ASD San Carlo Pontevi ha presentato opposizione avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione
Provinciale di Padova, pubblicata nel Comunicato n. 16 del 21/10/2009, con la quale applicava il disposto di cui all’art.
17,comma 1 del C.G.S. (sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3) per la gara in epigrafe perché : “risulta dal
rapporto di gara che, al 32° del 1° tempo, sul risultato di 0-0, l’arbitro ha decretato l’anticipata conclusione della partita
perché la Società San Carlo Pontevi aveva consegnato una dichiarazione scritta, a firma del capitano, con la quale
comunicava che la squadra non era in grado di riprendere la gara perché <<moralmente e psicologicamente>> colpita da
due gravi incidenti che erano avvenuti in campo”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminata l’opposizione presentata dall’ASD San Carlo Pontevi e la documentazione ufficiale in atti;
constatato come le motivazioni addotte dal Giudice Sportivo di primo grado risultano ampiamente esaustive della vicenda
e ritenendo di condividere che la decisione di sospendere l’incontro é prerogativa esclusiva del direttore di gara;
atteso che, nel caso specifico, l’arbitro nel suo referto ha dichiarato che a suo parere sussistevano le condizioni per la
prosecuzione della partita
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
• di respingere l’opposizione presentata dall’A.S.D. San Carlo Pontevi;
• di confermare la sanzione sportiva della perdita della gara a carico A.S.D. San Carlo Pontevi, in applicazione dell’art.
17/1 del C.G.S. , omologando l’incontro in esame c.s. : San Carlo Pontevi – Vigodarzere 0 – 3;
• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.