COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 29 del 11 Novembre 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.4. OPPOSIZIONE
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 29 del 11 Novembre 2009
Delibera della Commissione Disciplinare
6.2.4. OPPOSIZIONE U.S.A. MORTISE
Avverso delibere Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 17
del 28/10/2009 – Ammenda di € 100,00; Squalifica sino al 18/01/2010 allenatore Pagin Giovanni e
assistente arbitrale Penello Adriano; Squalifica per 4 giornate giocatore Fanton Mirco – Campionato 3^
Categoria
La Società U.S.A. Mortise ha presentato opposizione avverso le delibere del Giudice Sportivo della Delegazione
Provinciale di Padova pubblicate nel Comunicato n. 17 del 28/10/2009, con cui ha assunto i seguenti provvedimenti
disciplinari :
- ammenda a carico della Società di € 100,00 :”per atteggiamento minaccioso ed insulti all’arbitro a fine gara;
- squalifica sino al 18/01/2009 a carico dell’allenatore : Pagin Giovanni : “perché al termine della partita il Sig. Penello
(incitato dal pubblico) si avvicinava all’arbitro spintonandolo e insultandolo e il Sig. Pagin gli prestava manforte”;
- squalifica sino al 18/01/2010 a carico del Sig. Penello Adriano . “ perché al termine della gara (incitato dal pubblico) si
avvicinava all’arbitro spintonandolo ed insultandolo e il Sig. Pagin gli prestava manforte. Entrambi, poi, entravano per
due volte nello spogliatoio dell’arbitro senza autorizzazione e con atteggiamento protestatario, decidendosi ad uscire
solo per il timore che il direttore di gara chiamasse i carabinieri”;
- squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Fanton Mirco : “perché, dopo essere stato espulso per frasi
blasfeme e offensive all’indirizzo dell’arbitro, violando i doveri ricollegati alla sua carica di capitano della squadra, alla
fine della partita entrava per due volte nello spogliatoio dell’arbitro senza autorizzazione e con atteggiamento
protestatario, decidendosi ad uscire solo per il timore che il direttore di gara chiamasse i carabinieri”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dalla Società U.S.A. Mortise;
vista la documentazione ufficiale in atti;
sentito il rappresentante della Società opponente;
sentito l’arbitro, il quale ha confermato integralmente quanto esposto nel suo referto di gara;
valutate le decisioni dell’Organo di Giustizia di primo grado che riflettono sul piano fattuale e sanzionatorio, gli episodi
oggetto del presente giudizio, talché appaiono del tutto congrue;
tenuto presente il principio secondo cui, nel giudizio sportivo, il referto di gara dell’arbitro ha valore di prova piena e
privilegiata circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare;
constatato che non sono emersi elementi che possano modificare le delibere impugnate;
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
• di respingere l’opposizione presentata dall’U.S.A. Mortise;
• di confermare la sanzione dell’ammenda di € 100,00 a carico della Società;
• di confermare la sanzione della squalifica per quattro giornate a carico del calciatore Fanton Mirco;
• di confermare la sanzione della squalifica sino al 18/1/2010 a carico dell’allenatore Pagin Giovanni;
• di confermare la sanzione della squalifica sino al 18/1/2010 a carico dell’assistente arbitrale Penello Adriano;
• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.