COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 29 del 11 Novembre 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.4. OPPOSIZIONE

COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 29 del 11 Novembre 2009

Delibera della Commissione Disciplinare

6.2.4. OPPOSIZIONE U.S.A. MORTISE

Avverso delibere Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 17

del 28/10/2009 – Ammenda di € 100,00; Squalifica sino al 18/01/2010 allenatore Pagin Giovanni e

assistente arbitrale Penello Adriano; Squalifica per 4 giornate giocatore Fanton Mirco – Campionato 3^

Categoria

La Società U.S.A. Mortise ha presentato opposizione avverso le delibere del Giudice Sportivo della Delegazione

Provinciale di Padova pubblicate nel Comunicato n. 17 del 28/10/2009, con cui ha assunto i seguenti provvedimenti

disciplinari :

- ammenda a carico della Società di € 100,00 :”per atteggiamento minaccioso ed insulti all’arbitro a fine gara;

- squalifica sino al 18/01/2009 a carico dell’allenatore : Pagin Giovanni : “perché al termine della partita il Sig. Penello

(incitato dal pubblico) si avvicinava all’arbitro spintonandolo e insultandolo e il Sig. Pagin gli prestava manforte”;

- squalifica sino al 18/01/2010 a carico del Sig. Penello Adriano . “ perché al termine della gara (incitato dal pubblico) si

avvicinava all’arbitro spintonandolo ed insultandolo e il Sig. Pagin gli prestava manforte. Entrambi, poi, entravano per

due volte nello spogliatoio dell’arbitro senza autorizzazione e con atteggiamento protestatario, decidendosi ad uscire

solo per il timore che il direttore di gara chiamasse i carabinieri”;

- squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Fanton Mirco : “perché, dopo essere stato espulso per frasi

blasfeme e offensive all’indirizzo dell’arbitro, violando i doveri ricollegati alla sua carica di capitano della squadra, alla

fine della partita entrava per due volte nello spogliatoio dell’arbitro senza autorizzazione e con atteggiamento

protestatario, decidendosi ad uscire solo per il timore che il direttore di gara chiamasse i carabinieri”.

La Commissione Disciplinare Territoriale

esaminato il ricorso presentato dalla Società U.S.A. Mortise;

vista la documentazione ufficiale in atti;

sentito il rappresentante della Società opponente;

sentito l’arbitro, il quale ha confermato integralmente quanto esposto nel suo referto di gara;

valutate le decisioni dell’Organo di Giustizia di primo grado che riflettono sul piano fattuale e sanzionatorio, gli episodi

oggetto del presente giudizio, talché appaiono del tutto congrue;

tenuto presente il principio secondo cui, nel giudizio sportivo, il referto di gara dell’arbitro ha valore di prova piena e

privilegiata circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare;

constatato che non sono emersi elementi che possano modificare le delibere impugnate;

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Territoriale

delibera

• di respingere l’opposizione presentata dall’U.S.A. Mortise;

• di confermare la sanzione dell’ammenda di € 100,00 a carico della Società;

• di confermare la sanzione della squalifica per quattro giornate a carico del calciatore Fanton Mirco;

• di confermare la sanzione della squalifica sino al 18/1/2010 a carico dell’allenatore Pagin Giovanni;

• di confermare la sanzione della squalifica sino al 18/1/2010 a carico dell’assistente arbitrale Penello Adriano;

• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.

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