COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 29 del 11 Novembre 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.2. RICORSO A.S.
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 29 del 11 Novembre 2009
Delibera della Commissione Disciplinare
6.2.2. RICORSO A.S.D. NOVA GENS
Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 28 del 4/11/2009 –
Squalifica per tre giornate giocatore Rossi Federico – Campionato di 1^ Categoria
La Società A.S.D. Nova Gens ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale Territoriale,
pubblicata nel Comunicato n. 28 del 4/11/2009, con la quale adottava a carico del giocatore Rossi Federico la sanzione
della squalifica per tre giornate : “espulso dal campo per aver insultato pesantemente l’arbitro, alla notifica del
provvedimento si toglieva la maglia e reiterava nuovamente gli insulti”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
preso in esame il ricorso presentato dall’A.S.D. Nova Gens;
vista la documentazione ufficiale in atti;
considerata la specifica e dettagliata descrizione della condotta contestata, effettuata in sede di referto di gara;
considerato inoltre che il referto arbitrale, ai sensi dell’art. 35,comma 1.1. del C.G.S., fa piena prova circa il
comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare;
constatato che non sono emersi elementi che possano modificare la delibera impugnata;
ritenuta congrua, alla luce di quanto sopra, la sanzione adottata dal Giudice Sportivo
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
• di respingere il ricorso presentato dall’A.S.D. Nova Gens;
• di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del calciatore Rossi Federico
• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.