COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 29 del 11 Novembre 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.2. RICORSO A.S.

COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 29 del 11 Novembre 2009

Delibera della Commissione Disciplinare

6.2.2. RICORSO A.S.D. NOVA GENS

Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 28 del 4/11/2009 –

Squalifica per tre giornate giocatore Rossi Federico – Campionato di 1^ Categoria

La Società A.S.D. Nova Gens ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale Territoriale,

pubblicata nel Comunicato n. 28 del 4/11/2009, con la quale adottava a carico del giocatore Rossi Federico la sanzione

della squalifica per tre giornate : “espulso dal campo per aver insultato pesantemente l’arbitro, alla notifica del

provvedimento si toglieva la maglia e reiterava nuovamente gli insulti”.

La Commissione Disciplinare Territoriale

preso in esame il ricorso presentato dall’A.S.D. Nova Gens;

vista la documentazione ufficiale in atti;

considerata la specifica e dettagliata descrizione della condotta contestata, effettuata in sede di referto di gara;

considerato inoltre che il referto arbitrale, ai sensi dell’art. 35,comma 1.1. del C.G.S., fa piena prova circa il

comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare;

constatato che non sono emersi elementi che possano modificare la delibera impugnata;

ritenuta congrua, alla luce di quanto sopra, la sanzione adottata dal Giudice Sportivo

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Territoriale

delibera

• di respingere il ricorso presentato dall’A.S.D. Nova Gens;

• di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del calciatore Rossi Federico

• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.

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