COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 30 del 18 Novembre 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.1. OPPOSIZIONE A.C.
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 30 del 18 Novembre 2009
Delibera della Commissione Disciplinare
4.2.1. OPPOSIZIONE A.C.D. UNION RIPA LA FENADORA
Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 29 dell’11/11/2009 –
Squalifica per tre giornate giocatore Herrera Cristian Sebast – Campionato di Promozione
La Società A.C.D. Union Ripa La Fenadora ha presentato opposizione avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale
pubblicata nel Comunicato n. 29 dell’11/11/2009, con la quale adottava la squalifica per tre giornate a carico del giocatore
Herrera Cristian Sebast : “per avere a gioco fermo colpito un giocatore avversario con una gomitata al volto.”
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dalla Società Union Ripa La Fenadora;
vista la documentazione ufficiale in atti;
sentito per le vie brevi l’arbitro, il quale ha confermato integralmente quanto riportato sul referto di gara;
valutato che la decisione dell’Organo di Giustizia di primo grado riflette, sul piano fattuale e sanzionatorio, l’episodio
oggetto del presente giudizio, talché appare assolutamente congrua;
tenuto presente il principio secondo cui nel giudizio sportivo il rapporto di gara ha valore di prova piena e privilegiata, ai
sensi dell’art. 35, comma 1.1. del C.G.S.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di respingere l’opposizione presentata dall’Union Ripa La Fenadora;
- di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del calciatore Herrera Cristian Sebast;
- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.