COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 30 del 18 Novembre 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.1. OPPOSIZIONE A.C.

COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 30 del 18 Novembre 2009

Delibera della Commissione Disciplinare

4.2.1. OPPOSIZIONE A.C.D. UNION RIPA LA FENADORA

Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 29 dell’11/11/2009 –

Squalifica per tre giornate giocatore Herrera Cristian Sebast – Campionato di Promozione

La Società A.C.D. Union Ripa La Fenadora ha presentato opposizione avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale

pubblicata nel Comunicato n. 29 dell’11/11/2009, con la quale adottava la squalifica per tre giornate a carico del giocatore

Herrera Cristian Sebast : “per avere a gioco fermo colpito un giocatore avversario con una gomitata al volto.”

La Commissione Disciplinare Territoriale

esaminato il ricorso presentato dalla Società Union Ripa La Fenadora;

vista la documentazione ufficiale in atti;

sentito per le vie brevi l’arbitro, il quale ha confermato integralmente quanto riportato sul referto di gara;

valutato che la decisione dell’Organo di Giustizia di primo grado riflette, sul piano fattuale e sanzionatorio, l’episodio

oggetto del presente giudizio, talché appare assolutamente congrua;

tenuto presente il principio secondo cui nel giudizio sportivo il rapporto di gara ha valore di prova piena e privilegiata, ai

sensi dell’art. 35, comma 1.1. del C.G.S.

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Territoriale

delibera

- di respingere l’opposizione presentata dall’Union Ripa La Fenadora;

- di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del calciatore Herrera Cristian Sebast;

- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.

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