COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 31 del 25 Novembre 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.6. OPPOSIZIONE A.C.

COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 31 del 25 Novembre 2009

Delibera della Commissione Disciplinare

4.2.6. OPPOSIZIONE A.C.D. TRISSINO

Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 29 dell’11/11/2009 –

Squalifica per cinque giornate giocatore Giuriato Paolo – Campionato Juniores Regionale

La Società A.C.D. Trissino ha presentato opposizione avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale pubblicata nel

Comunicato n. 30 del 18/11/2009, con la quale adottava la squalifica per cinque giornate a carico del giocatore Giuriato

Paolo : “dopo essere stato espulso per doppia ammonizione, cominciava ad offendere l’arbitro da vicino (petto a petto)

con parole fortemente offensive; quindi dai bordi del campo offendeva gli avversari; infine a gara conclusa ricominciava

ad offendere pesantemente l’arbitro”.

La Commissione Disciplinare Territoriale

esaminato il ricorso presentato dalla Società A.C.D. Trissino;

vista la documentazione ufficiale in atti;

valutata la decisione assunta dal Giudice Sportivo di primo grado, che riflette perfettamente lo svolgimento del fatto

descritto con assoluta precisione ed ampiezza di particolari dal direttore di gara nel suo referto;

constatata alla luce di quanto sopra la congruità della sanzione impugnata:

visto l’art. 35,comma1.1. del C.G.S. che afferma che nel giudizio sportivo il rapporto di gara dell’arbitro ha valore di prova

piena e privilegiata

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Territoriale

delibera

• d respingere l’opposizione presentata dalla A.C.D. Trissino;

• di confermare la sanzione della squalifica per cinque giornate a carico del calciatore Giuriato Paolo;

• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.

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