COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 31 del 25 Novembre 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.1. RICORSO G.S.
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 31 del 25 Novembre 2009
Delibera della Commissione Disciplinare
4.2.1. RICORSO G.S.POLEO ASTE
Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 29 dell’11/11/2009 –
Squalifica per tre giornate giocatore Betunio Mirko; Inibizione sino al 10/11/2011 dirigente Novello
Luigi; Squalifica sino al 28/12/2009 allenatore Nestor Alfonso – Campionato di 1^ Categoria
La Società G.S. Poleo Aste ha presentato ricorso avverso le delibere del Giudice Sportivo Regionale Territoriale,
pubblicate nel Comunicato n. 29 dell’11/11/2009, con le quali assumeva i seguenti provvedimenti disciplinari :
- squalifica per tre giornate a carico del giocatore Betunio Mirko : “una giornata per l’espulsione e due giornate perché
alla notifica del provvedimento reiterava le proteste e minacciava l’arbitro”;
- inibizione sino al 10/11/2011 a carico del dirigente Novello Luigi : “allontanato dal campo per proteste nei confronti delle
decisioni assunte dall’arbitro, alla notifica, spingeva con forza il direttore di gara insultandolo e minacciandolo; al
termine della partita colpiva - con intenzionalità e violenza – un cancello di ferro che andava a colpire il direttore di gara
al gomito sinistro provocandogli dolore e danni fisici”;
- squalifica sino al 28/12/2009 a carico dell’allenatore Nestor Alfonso : “si aggrava la sanzione fino a tutto il 28/12/2009 in
quanto allenatore già inibito fino al 16/11/2009, si posizionava al di fuori del recinto dietro la panchina e per tutta la
durata della gara insultava l’arbitro”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
sciogliendo la riserva di cui al precedente Comunicato;
esaminato il ricorso presentato dalla Società Poleo Aste e le memorie difensive integrative;
sentito l’arbitro per le vie brevi, il quale ha confermato la descrizione e la volontarietà dei fatti ascritti ai Signori Novello
Luigi e Alfonso Nestor;
ritenuto che, per quanto riguarda la posizione del calciatore Betunio Mirko, appare più congrua la sanzione della squalifica
per due giornate rispetto alla dinamica dell’accadimento
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di parzialmente accogliere il ricorso presentato dal G.S. Poleo Aste;
- di ridurre a due giornate di gara la squalifica a carico del giocatore Betunio Mirko;
- di confermare la squalifica a carico delI’allenatore Nestor Alfonso sino al 28/12/2009;
- di confermare l’inibizione sino al 10/11/2011 a carico del dirigente Novello Luigi.
La tassa reclamo non é stata versata.