COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 31 del 25 Novembre 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.1. RICORSO G.S.

COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 31 del 25 Novembre 2009

Delibera della Commissione Disciplinare

4.2.1. RICORSO G.S.POLEO ASTE

Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 29 dell’11/11/2009 –

Squalifica per tre giornate giocatore Betunio Mirko; Inibizione sino al 10/11/2011 dirigente Novello

Luigi; Squalifica sino al 28/12/2009 allenatore Nestor Alfonso – Campionato di 1^ Categoria

La Società G.S. Poleo Aste ha presentato ricorso avverso le delibere del Giudice Sportivo Regionale Territoriale,

pubblicate nel Comunicato n. 29 dell’11/11/2009, con le quali assumeva i seguenti provvedimenti disciplinari :

- squalifica per tre giornate a carico del giocatore Betunio Mirko : “una giornata per l’espulsione e due giornate perché

alla notifica del provvedimento reiterava le proteste e minacciava l’arbitro”;

- inibizione sino al 10/11/2011 a carico del dirigente Novello Luigi : “allontanato dal campo per proteste nei confronti delle

decisioni assunte dall’arbitro, alla notifica, spingeva con forza il direttore di gara insultandolo e minacciandolo; al

termine della partita colpiva - con intenzionalità e violenza – un cancello di ferro che andava a colpire il direttore di gara

al gomito sinistro provocandogli dolore e danni fisici”;

- squalifica sino al 28/12/2009 a carico dell’allenatore Nestor Alfonso : “si aggrava la sanzione fino a tutto il 28/12/2009 in

quanto allenatore già inibito fino al 16/11/2009, si posizionava al di fuori del recinto dietro la panchina e per tutta la

durata della gara insultava l’arbitro”.

La Commissione Disciplinare Territoriale

sciogliendo la riserva di cui al precedente Comunicato;

esaminato il ricorso presentato dalla Società Poleo Aste e le memorie difensive integrative;

sentito l’arbitro per le vie brevi, il quale ha confermato la descrizione e la volontarietà dei fatti ascritti ai Signori Novello

Luigi e Alfonso Nestor;

ritenuto che, per quanto riguarda la posizione del calciatore Betunio Mirko, appare più congrua la sanzione della squalifica

per due giornate rispetto alla dinamica dell’accadimento

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Territoriale

delibera

- di parzialmente accogliere il ricorso presentato dal G.S. Poleo Aste;

- di ridurre a due giornate di gara la squalifica a carico del giocatore Betunio Mirko;

- di confermare la squalifica a carico delI’allenatore Nestor Alfonso sino al 28/12/2009;

- di confermare l’inibizione sino al 10/11/2011 a carico del dirigente Novello Luigi.

La tassa reclamo non é stata versata.

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