COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 34 del 10 Dicembre 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.2. OPPOSIZIONE
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 34 del 10 Dicembre 2009
Delibera della Commissione Disciplinare
5.2.2. OPPOSIZIONE A.S.D. GAINIGA
Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Distrettuale S.Donà di cui al Comunicato n. 21 del
25/11/2009 – Squalifica sino al 15/1/2010 allenatore Moro Rudi allenatore – Campionato di 3^ Categoria
La Società A.S.D. Gainiga ha presentato opposizione avverso la sanzione della squalifica sino al 15/1/2010 assunta dal
Giudice Sportivo della Delegazione Distrettuale di S.Donà a carico dell’allenatore Moro Rudi e pubblicata sul Comunicato
Ufficiale n. 21 del 25/11/2009, perché : “entrava nel terreno di gioco, cercando di colpire con uno schiaffo un calciatore
della squadra avversaria, senza peraltro riuscirvi”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminata l’opposizione ritualmente presentata dall’A.S.D. Gainiga e la documentazione ufficiale agli atti;
ritiene di confermare la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo di primo grado in quanto congrua rispetto allo svolgersi
degli accadimenti, atteso che il comportamento tenuto dal Sig. Moro Rudi, ancorché concretizzatosi solo in un tentativo di
colpire un giocatore della squadra avversaria, é stato tuttavia l’elemento determinante in ordine alla rissa sviluppatasi
successivamente
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di respingere l’opposizione presentata dall’A.S.D. Gainiga;
- di confermare la squalifica sino al 15/1/2010 a carico dell’allenatore Moro Rudi;
- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.