COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 34 del 10 Dicembre 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.2. OPPOSIZIONE

COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 34 del 10 Dicembre 2009

Delibera della Commissione Disciplinare

5.2.2. OPPOSIZIONE A.S.D. GAINIGA

Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Distrettuale S.Donà di cui al Comunicato n. 21 del

25/11/2009 – Squalifica sino al 15/1/2010 allenatore Moro Rudi allenatore – Campionato di 3^ Categoria

La Società A.S.D. Gainiga ha presentato opposizione avverso la sanzione della squalifica sino al 15/1/2010 assunta dal

Giudice Sportivo della Delegazione Distrettuale di S.Donà a carico dell’allenatore Moro Rudi e pubblicata sul Comunicato

Ufficiale n. 21 del 25/11/2009, perché : “entrava nel terreno di gioco, cercando di colpire con uno schiaffo un calciatore

della squadra avversaria, senza peraltro riuscirvi”.

La Commissione Disciplinare Territoriale

esaminata l’opposizione ritualmente presentata dall’A.S.D. Gainiga e la documentazione ufficiale agli atti;

ritiene di confermare la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo di primo grado in quanto congrua rispetto allo svolgersi

degli accadimenti, atteso che il comportamento tenuto dal Sig. Moro Rudi, ancorché concretizzatosi solo in un tentativo di

colpire un giocatore della squadra avversaria, é stato tuttavia l’elemento determinante in ordine alla rissa sviluppatasi

successivamente

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Territoriale

delibera

- di respingere l’opposizione presentata dall’A.S.D. Gainiga;

- di confermare la squalifica sino al 15/1/2010 a carico dell’allenatore Moro Rudi;

- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.

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