COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 35 del 16 Dicembre 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.3. OPPOSIZIONE U.S.

COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 35 del 16 Dicembre 2009

Delibera della Commissione Disciplinare

6.2.3. OPPOSIZIONE U.S. CADORE

Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 24 del

26/11/2009 – Squalifica Giocatore Bertolasi Luca sino al 21/02/2010 – Campionato Juniores Provinciale

La Società U.S. Cadore ha presentato opposizione avverso la delibera emarginata assunta dal Giudice Sportivo della

Delegazione Provinciale di Verona e pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 24 del 26/11/2009.

La Commissione Disciplinare Territoriale,

vista l’opposizione in oggetto, trasmessa per competenza dal Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Verona,

ne dichiara l’inammissibilità, in quanto l’U.S. Cadore non ha osservato il disposto di cui all’art. 46 comma 4 del Codice di

Giustizia Sportiva (invio dei ricorsi entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale

con il quale é stata resa nota la decisione che si intende impugnare).

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Territoriale

delibera

- di dichiarare inammissibile l’opposizione presentata dall’U.S. Cadore;

- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.

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