COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 12 del 01/10/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 1 – Procura Federale – Deferimento del signor Marone Nicolangelo, calciatore

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 12 del 01/10/2009

Delibera della Commissione Disciplinare

Prot. n. 1 - Procura Federale - Deferimento del signor Marone Nicolangelo, calciatore tesserato per l'A.C.D. Sporting Albenga Cisano e del signor Salvestrini Ermanno dirigente A.C.D. Sporting Albenga Cisano per violazione degli art. 1 c. 1 e 10 c. 2 C.G.S. - Deferimento della A.C.D. Sporting Albenga per responsabilità oggettiva a' sensi art. 4 comma 2 C.G.S.

Con atto dell’8 Giugno 2009 il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare:

il calciatore Marone Nicolangelo, per violazione degli artt. 1 comma 1 e 10 comma 2 C.G.S. per aver preso parte alla gara Sporting Albenga Cisano – San Filippo Neri del 19.2.2009, conclusasi col punteggio di 2-2, senza essere tesserato per la società Sporting Albenga;Salvestrini Ermanno, dirigente accompagnatore della società, per violazione degli artt. 1 comma 1 e 10 comma 2 C.G.S. in quanto sottoscrittore della distinta della gara in cui affermava sotto la propria responsabilità che il calciatore era regolarmente tesserato per la società;la Società A.S.D. Sporting Albenga Cisano, per responsabilità oggettiva per le violazioni ascritte ai propri tesserati;

Dato corso agli incombenti istruttori, all’odierna riunione non si sono costituite le parti deferite le quali non si sono avvalse della facoltà di presentare memorie difensive. Per la Procura Federale è intervenuto l’avv. Marco Stefanini che ha sostenuto l’accusa di colpevolezza del calciatore Marone Nicolangelo e del dirigente Salvestrini Ermanno e la responsabilità della società con le seguenti richieste sanzionatorie:

Calciatore Marone Nicolangelo: squalifica per una giornata;Dirigente Salvestrini Ermanno: inibizione temporanea per mesi uno;A.S.D. Sporting Albenga Cisano: un punto di penalizzazione da scontarsi nel Campionato di Calcio 2009-2010 ed ammenda di € 300.00 (euro trecento).

La Commissione Disciplinare, presa visione della documentazione allegata all’atto di deferimento, dalla quale risulta dimostrata “per tabulas” l’infrazione contestata, non può che accogliere il principio di colpevolezza sostenuto dall’accusa. In punto di determinazione delle sanzioni, accoglie totalmente le richieste della Procura Federale a carico del calciatore e del dirigente e, dopo aver preso atto della dichiarazione dì inattività della A.S.D. Sporting Albenga Cisano apparsa sul C.U. n. 6 del 30 luglio 2009 , dichiara il non luogo a procedere per la responsabilità oggettiva della società.

Per questi motivi infligge al calciatore Marone Nicolangelo, la squalifica per una giornata di gara e al dirigente Salvestrini Ermanno l’inibizione temporanea per mesi uno; delibera il non luogo a procedere a carico dell’A.S.D, Sporting Albenga Cisano per le ragioni sopra elencate.

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